Il D.lgs 81/08 definisce il RSPP come "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali [...] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”
Tale figura - abitualmente nelle piccole imprese - è spesso coincidente con il datore di lavoro che ha frequentato la formazione necessaria per ricoprire questo ruolo e diviene pertanto responsabile della sicurezza della sua azienda, individuando i rischi e ponendo in atto le azioni per risolverli o ridurli al minimo.
Quando invece la figura del RSPP è esternalizzata, ovvero il ruolo è affidato dall’azienda a una terza persona in possesso dei requisiti, il datore di lavoro diventa il diretto interlocutore delle indicazioni tecniche fornite dal RSPP per risolvere tali rischi e non può sottrarsi dall’applicare le soluzioni suggerite.
Il RSPP d’altra parte dovrebbe esimersi dal suggerire al datore di lavoro soluzioni e sistemi economicamente più vantaggiosi ma più rischiosi per la sicurezza dei lavoratori. In relazione a questo incarico quindi il RSPP può essere chiamato a rispondere di eventi che potrebbero verificarsi a causa della violazione dei suoi doveri.
In virtù di questa collaborazione e delle conseguenti indicazioni il datore di lavoro ha sempre l’obbligo giuridico di analizzare e individuare i fattori di rischio concretamente presenti in azienda e sottoporre ad aggiornamento periodico il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs. 81/08, il tutto “secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica”.
Queste osservazioni sono frutto del risultato di una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 23986 del 5 giugno 2023) dove a causa di un infortunio occorso a un lavoratore, anche in assenza di adeguate protezioni meccaniche, che aveva messo in atto un comportamento non conforme tale da procurarsi un grave danno fisico e per il quale il datore di lavoro è stato ritenuto il primo responsabile dell’evento.
La difesa dell’impresa ha ritenuto di ricorrere alla Corte in eccezione alla precedente pronuncia del tribunale riferendo che l’evento ha avuto luogo data l’imprevedibilità del comportamento del lavoratore. Tale richiesta è stata invece ritenuta inammissibile dai giudici, in quanto è sempre compito del datore di lavoro valutare ogni tipo di condotta abnorme e in collaborazione con il RSPP ha il compito di assicurare condizioni di sicurezza tali da scongiurare ogni possibile nesso di causalità.
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