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QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID: VEDIAMO I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Differenza tra isolamento fiduciario e quarantena, contatti con casi accertati e altre evenienze

venerdì 27 novembre 2020

Le domande di chi risulta positivo con sintomi o asintomatico oppure è entrato a contatto con un caso accertato di Covid-19 sono molte, ma le risposte sono spesso confuse. Uno degli aspetti cruciali per il controllo dell’epidemia è quello della corretta gestione di isolamento e quarantena per le persone infette o potenzialmente contagiate.
Sulla base delle nuove evidenze scientifiche ed epidemiologiche e sulle indicazioni degli organismi internazionali, il Ministero della Salute, pochi giorni fa, ha modificato le regole che i cittadini devono seguire in caso di contagio o di contatti stretti con persone positive. Ha inoltre chiarito alcuni dubbi sulla diversa gestione di sintomatici e asintomatici.

Isolamento fiduciario e quarantena: differenza
Nella circolare del Ministero viene chiarita prima di tutto la differenza tra quarantena e isolamento fiduciario, spesso usati erroneamente come sinonimi, poiché fanno riferimento a due condizioni diverse. Vediamole nello specifico.

Che cos’è a la quarantena per Covid
La quarantena interessa le persone sane che sono venute a contatto con un positivo e potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio infettivo. Poiché l’obiettivo è monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi, le persone in quarantena non devono avere contatti con nessuno per la durata del periodo di incubazione del virus (circa 10 giorni).

L’isolamento fiduciario per Covid
L’isolamento fiduciario riguarda i casi accertati di Covid-19 (positivi al tampone), che devono separarsi dalla comunità ed evitare in tutti i modi la trasmissione dell’infezione. Il periodo di contagiosità può essere diverso a seconda della presenza o meno dei sintomi e la durata dell’isolamento può quindi cambiare. Vediamo insieme quali sono le tempistiche corrette e le procedure da seguire in caso di isolamento e quarantena.

Isolamento fiduciario: cosa fare con tampone positivo e sintomi
Coloro che presentano i sintomi da Covid-19 e risultano positivi al tampone, per rientrare in comunità dopo l’isolamento devono aspettare almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e devono aver effettuato un test molecolare (tampone classico) con esito negativo dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Non vengono presi in considerazione perdita di olfatto (anosmia) e perdita di gusto (ageusia) perché possono avere una persistenza prolungata nel tempo.

Isolamento fiduciario: cosa fare con tampone positivo e assenza di sintomi
Gli asintomatici con tampone positivo possono rientrare alla propria vita sociale solo dopo un periodo di isolamento fiduciario di almeno 10 giorni dalla positivizzazione, e solo in seguito a un ulteriore tampone con risultato negativo.

Cosa fare se il tampone non si negativizza
Possono verificarsi situazioni in cui gli asintomatici e coloro che non presentano più sintomatologia, rimangano positivi per lungo tempo. In questo caso, e a seconda delle caratteristiche dei singoli, è necessario consultarsi con gli esperti per valutare la possibilità di interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo perché gli ultimi studi hanno mostrato che la quantità di carica virale in naso e gola si abbassa significativamente subito dopo lo sviluppo dei sintomi e che la durata effettiva dell’infettività non è solitamente più lunga di dieci giorni dall’inizio dei sintomi.

Cosa fare se si è stati a contatto con un caso accertato di Covid-19
Coloro che sono entrati a contatto con un caso accertato di Covid-19 devono rispettare un periodo di quarantena della durata di:
▪ 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo senza doversi poi sottoporre ad alcun test;
▪ oppure di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo, seguiti da un test antigenico o molecolare con esito negativo.

Protocolli aziendali
Va ricordato che le aziende devono mettere in atto una serie di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione delvirus Covid-19 negli ambienti di lavoro riportate in un documento nominato “PROTOCOLLO AZIENDALE COVID” il DPCM del 3 novembre 2020 ha confermato quanto previsto dal Protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le misure adottate dall’azienda, oltre ad essere attuate, devono essere riportate nel “Protocollo Covid” aziendale.
In particolare, in ogni ambiente di lavoro:
• devono essere fornite informazioni ai lavoratori e ai clienti sui comportamenti corretti da adottare (obblighi e divieti);
• deve essere effettuata e registrata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica (con idonei prodotti) degli ambienti di lavoro;
• devono essere messe in atto procedure per evitare assembramenti di persone, deve essere rispettata e fatta rispettare la distanza di sicurezza interpersonale e devono essere indossati i dispositivi di protezione individuale da lavoratori e clienti;
• deve esserci ampia disponibilità di liquidi igienizzanti posti in corrispondenza dei punti di accesso, delle aree comuni, dei servizi igienici, ecc;
• può essere misurata la temperatura corporea;
• deve essere formalizzata la costituzione del “Comitato Covid” aziendale per l’applicazione e la verifica delle misure applicate.
Per gli esercizi commerciali e per tutti i locali aperti al pubblico ricordiamo che è stato introdotto l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso.

Comunicazione nominativo RLS
Ricordiamo inoltre che, che ai sensi dell’art. 18, c. 1 del D. Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Al fine di consentire ai datori di lavoro l’adempimento telematico del predetto obbligo, l’INAIL ha realizzato il servizio “Dichiarazione RLS”, disponibile sul portale www.inail.it nella sezione Servizi Online secondo le modalità descritte nel manuale operativo scaricabile dal sito INAIL. Il servizio consente l’inserimento del nominativo del RLS nelle ipotesi di nuova elezione o designazione. Dal 2019 la modalità telematica costituisce l’unica modalità possibile per effettuare tali comunicazioni. Risulta preclusa la possibilità di cancellare i nominativi inseriti. Il 31 Marzo di ogni anno scade il termine per effettuare la comunicazione all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’applicativo INAIL riguarda la sola fattispecie prevista dall’art. 47 del D. Lgs. n. 81/08 relativa alla figura del RLS aziendale e non quella riguardante i Rappresentanti della sicurezza territoriale (RLST) disciplinata dall’art. 48 stesso decreto. Per tali fattispecie vengono confermate le istruzioni fornite con le circolari INAIL del 21 maggio 2009, n.26 e del 25 agosto 2009, n. 43, che sollevano l’impresa dall’obbligo di comunicare il nominativo del RLS nel caso in cui l’impresa stessa si avvalga del rappresentante territoriale.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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