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QUOTA 103: INCENTIVO PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico con Quota 103, decidono di rimanere in servizio

venerdì 23 giugno 2023
QUOTA 103: INCENTIVO PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO QUOTA 103: INCENTIVO PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto, all’art. 1, commi 286 e 287, un incentivo per i lavoratori dipendenti che abbiano raggiunto o che raggiungeranno  entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato c.d. Quota 103, decidono di rimanere in servizio.

In seguito, con il Decreto del 21 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2023, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito le modalità di attuazione.

 

Regime generale di Quota 103
La Pensione Quota 103 o “pensione anticipata flessibile” è una forma anticipata di pensionamento istituita dall’art. 1 comma 283 della scorsa Legge di Bilancio che consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme esclusive o sostitutive della stessa e alla Gestione separata di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento di una determinata quota, risultante dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva.

I lavoratori interessati devono perfezionare, entro il 31 dicembre 2023:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni.

 

Soggetti beneficiari dell’incentivo per il posticipo del pensionamento
La stessa legge di Bilancio 2023 ha, allo stesso tempo, introdotto un incentivo per i lavoratori che non abbandonano il posto di lavoro e  rimangono in servizio,  rinunciando momentaneamente alla pensione e a posticiparne la decorrenza.

Dal primo gennaio 2023, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di Quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In alternativa, essi potranno richiedere al datore di lavoro la corresponsione intera in proprio favore dell’importo corrispondente.


Esercizio della facoltà di rinuncia e versamento dell’importo al lavoratore
La facoltà concessa al lavoratore ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso a Quota 103; può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti.

Il lavoratore che intende avvalersi di tale incentivo è innanzitutto tenuto a darne comunicazione all’INPS, che provvederà a certificare il raggiungimento dei requisiti necessari e a comunicarlo al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

In seguito all’esercizio della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo, da parte del datore di lavoro, della quota a carico del lavoratore, a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Nel caso in cui la rinuncia sia stata esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.

Il datore di lavoro, acquisita la certificazione, effettua gli adempimenti e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

Va fatto presente che l’opzione di rinuncia è in ogni caso revocabile da parte del lavoratore, con effetto dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.


Cessazione dell’incentivo
La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa:

  • in caso di conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984;
  • al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011 (attualmente pari a 67 anni);
  • al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

 

Compatibilità con l’esonero contributivo ex DL n. 48/2023
Nel caso di riconoscimento della fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo al posticipo del pensionamento viene erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero.


Ulteriori precisazioni

  • Le somme erogate al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non contributivi;
  • la rinuncia non riguarda le contribuzioni minori, ovvero quelle destinate al finanziamento delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori subordinati, la malattia, la cassa integrazione guadagni, la maternità, il trattamento di fine rapporto, l'assegno al nucleo familiare;
  • in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne darà comunicazione al nuovo datore.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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