Il Ministero del Lavoro, con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, ha comunicato la proroga al 20 settembre 2024 dei termini per la trasmissione telematica del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (obbligatorio per le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti), relativo al biennio 2022-2023.
Il differimento del termine è stato previsto per consentire ai datori di lavoro di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, a seguito degli aggiornamenti apportati all’applicativo informatico dedicato alla compilazione del rapporto.
In vista di tale scadenza e a causa del permanere di alcune criticità nella redazione del rapporto, il Ministero del Lavoro ha reso disponibili alcune FAQ (consultabili all’interno della sezione dedicata alle pari opportunità del portale www.lavoro.gov.it) al fine di agevolare l’operato di aziende e consulenti.
Di seguito un estratto:
DOMANDA | RISPOSTA |
Quando si calcolano gli occupati al 31/12/23 nella tabella 2.1 non vengono considerati i passaggi di categoria (es. da quadro a dirigente); come vanno indicate tali modifiche del rapporto di lavoro ai fini della rappresentazione dell’organico al 31/12/23? |
La riga della tabella 2.1 – che si riferisce agli occupati al 31/12/2023 – consente di modificare la distribuzione dei dipendenti per categoria professionale, tenendo così conto dei passaggi di categoria avvenuti nel corso del 2023. Tali passaggi di categoria devono essere indicati nel dettaglio nella tabella 2.4. |
Tabella 2.8. Nelle colonne “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, …e altro”, per i fringe benefit o le trasferte, devono essere indicati solo i valori imponibili e non quanto corrisposto al di sotto delle soglie di esenzione? |
In merito all’esposizione dei fringe benefit o trasferte, devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale). Di conseguenza le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo (nè nel “Monte Retributivo Lordo Annuo”, né nel “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”). |
È possibile redigere ed inviare il rapporto senza utilizzare il portale http://servizi.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (es. in cartaceo o via mail/pec)? |
No, non sono previste modalità alternative né per la redazione né per l’invio del Rapporto biennale. |
In caso di fusione tra due o più aziende chi è tenuta ad inviare il rapporto biennale? |
In caso di fusione o incorporazione di due o più aziende, l’obbligo di compilazione ricade in capo all’azienda risultante dalla fusione o incorporazione, che al 31.12.2023 abbia più di 50 dipendenti. Detta società presenterà un unico rapporto ed indicherà nel campo note della Sezione 1 l’evento che ha determinato l’estinzione della preesistente società (riportandone i dati identificativi: ragione sociale e partita IVA codice fiscale). |
Come devono essere considerati i lavoratori intermittenti ai fini del calcolo per il numero minimo dei 50 dipendenti? | I lavoratori intermittenti devono essere computati per “teste”, indipendentemente dall’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco dell’anno di riferimento. |
Tabella 2.8. Sul monte retributivo lordo annuo, occorre considerare anche le trasferte ed i rimborsi km di tutto l’anno 2023? Se sì, lo stesso criterio occorre usare anche per la tabella 2.7 dell’anno 2022? |
Sia le trasferte che i rimborsi kilometrici vanno indicati all’interno del monte retributivo annuo lordo sia nella tabella 2.7 che nella tabella 2.8, se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale del dipendente. In questo caso: all’interno della tabella 2.8 il relativo importo va conteggiato sia all’interno della colonna “MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO”, sia in modalità distinta nella colonna “di cui COMPONENTI ACCESSORI DEL SALARIO…”; anche all’interno della tabella 2.8.1 detto importo dovrà essere inserito, valorizzando la riga “ALTRO”. |
Tabella 2.3. Se un lavoratore ha diversi eventi della stessa tipologia nel medesimo anno (es. più malattie figlio: un evento a gennaio, uno a marzo e uno a ottobre), l’evento dev’essere conteggiato un’unica volta? |
Sì. Come chiarito nelle Linee Guida, nella tabella 2.3 occorre ragionare per lavoratori (e non per istituti fruiti). Quindi, ad esempio, nella riga DIPENDENTI in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa) dovrà essere inserito il numero 1 (in quanto un unico dipendente ha fruito di più tipologie di congedi). Nelle successive righe (dedicate esclusivamente a specifiche tipologie di congedo - maternità/paternità e parentale) dovrà inserire nuovamente il numero 1 in ciascuna, laddove il dipendente abbia utilizzato sia il congedo di paternità che il parentale. Il sistema, infatti, non procede alla somma dei 2 valori (che costituiscono un “di cui” del complessivo riportato nella riga superiore): verifica, però, che ciascuno dei 2 valori inseriti risulti inferiore o al massimo uguale a quello complessivo. |
Nel rapporto sono da includere anche i dipendenti di aziende con sede all’estero? |
No, in quanto sono obbligate a presentare il rapporto solo le aziende con sede legale in Italia. Quelle con sede all’estero, invece, sono tenute a presentare il rapporto solo nel caso in cui abbiano in Italia sedi, dipendenze o unità produttive/operative che, nel loro insieme, occupano più di 50 dipendenti. Nel rapporto dovranno essere inserite solo le informazioni relative ai dipendenti occupati sul territorio italiano. Le aziende con sede legale in Italia che abbiano sedi, filiali o altre strutture aziendali all’estero non dovranno fornire informazioni in merito al personale occupato presso dette strutture. |
Dove posso reperire una Guida alla compilazione? | Le guide alla compilazione sono pubblicate nella Home page dell’applicativo stesso. |
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