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LEGGE DI BILANCIO 2021: NOVITÀ SU SALUTE E SICUREZZA

Tra le misure introdotte, l’estensione del credito di imposta per adeguamenti strutturali e DPI. Nel DPCM arrivano anche alcune proroghe

martedì 26 gennaio 2021
LEGGE DI BILANCIO 2021 LEGGE DI BILANCIO 2021

Nella Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 sono contenute alcune indicazioni per la gestione delle risorse finanziarie e amministrative che possono interessare chi si occupa di Salute e Sicurezza. In particolare, segnaliamo l’estensione al primo semestre 2021 (e non all’intero anno 2021) del credito di imposta per adeguamenti strutturali e acquisti DPI e possibilità di cessione del credito di imposta.

Le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro che consentono di accedere al credito d’imposta sono suddivise in due gruppi:
a) gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, tra cui rientrano:

  • gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché quelli funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività;
  • gli interventi per l’acquisto di “arredi di sicurezza” finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Tali interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previste dalle linee guida per le riaperture delle attività.

b) Gli investimenti connessi ad attività innovative relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto dei termoscanner.

Proroghe in materia di sicurezza sul lavoro. Il DPCM del 14 gennaio 2021 in vigore dal 16 gennaio 2021 ha confermato le precedenti misure di contenimento della diffusione del Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, che devono essere contenute nel Protocollo Covid aziendale; le misure contenute nel DPCM del 14 gennaio 2021 sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le seguenti disposizioni:

  • art. 16, c.1 e 2 del D.L. 17.3.20 n° 18 (convertito dal “Cura Italia”) che prevede che le mascherine chirurgiche siano considerate DPI per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Viene inoltre consentito a chiunque, come misura di protezione individuale, l’uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE;
  • art. 83 del D.L. 19.5.20 n° 34 (convertito dalla Legge “Rilancio”) che obbliga i datori di lavoro ad assicurare la sorveglianza sanitaria “eccezionale” svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dall’INAIL tramite i propri servizi territoriali e su richiesta del datore di lavoro (ricordiamo che tale sorveglianza va effettuata nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o di condizione di rischio derivante da immunodepressione o altri fattori che possono caratterizzare una maggiore rischiosità).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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