Il 12 dicembre 2022 tra Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs-UIL è stato siglato il Protocollo straordinario di settore per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Le Parti, per far fronte alle forti spinte inflazionistiche avutesi nell’ultimo anno e per colmare momentaneamente il gap del trattamento retributivo provocato dal mancato rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (di seguito CCNL TDS), hanno previsto di riconoscere ai lavoratori del settore un una tantum del valore totale di 350 euro divisa in due soluzioni: la prima trance nel mese di gennaio 2023 (200 euro) e la seconda nel mese di marzo 2023 (150 euro).
Con le retribuzioni del mese di aprile 2023 è prevista l’erogazione dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali di euro 30 riferito ad un 4° livello.
Le trattative per il rinnovo del CCNL TDS stanno comunque proseguendo, con l’intento di giungere alla sottoscrizione del contratto nel corso dell’anno.
DIRITTO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA
Dopo la prima tranche erogata con riferimento al periodo di gennaio 2023, a marzo 2023 verrà corrisposta anche la seconda quota dell’una tantum prevista, pari, come si diceva, a 150 euro lordi parametrati su un IV livello del CCNL TDS, come precisato nella seguente tabella:
L’emolumento va corrisposto solo ai lavoratori in forza all’azienda alla data del 12 dicembre 2022.
Pertanto, l’una tantum non spetta in caso di rapporto cessato anteriormente a tale data, oppure a chi sia stato assunto successivamente, anche se prima dell’effettiva erogazione (mesi di gennaio e marzo 2023) e, in aggiunta, nel caso di lavoratori che prima del 12 dicembre 2022 siano stati nominati dirigenti, l’importo non è dovuto.
Invece, per i lavoratori che cessano il rapporto successivamente al 12 dicembre 2022, sebbene prima dell’erogazione degli importi, il diritto si considera pienamente maturato.
COME VANNO PAGATI GLI IMPORTI
Gli importi vanno assegnati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati durante il periodo 2020 – 2022.
Per meglio comprenderne il significato si tenga conto del seguente esempio per riparametrare i 150 euro: in caso di assunzione in data 1° gennaio 2022 di un IV livello, i 12 mesi di anzianità di servizio danno diritto al riconoscimento di un importo pari a 50 euro (150,00 €/36 mesi*12 mesi).
Inoltre, ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di una tantum, va applicato il criterio di computo ormai consolidato nel CCNL TDS, che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni.
Si dovrà tener conto, altresì, delle modifiche intercorse durante il rapporto di lavoro (es. modifica del livello di inquadramento, trasformazione del lavoro in part-time/full-time), durante il periodo 2020 - 2022.
PERIODI INCLUSI ED ESCLUSI DAL CONTEGGIO
Vi sono alcuni periodi che non vanno conteggiati ai fini del calcolo per l’anzianità maturata nel predetto periodo 2020 - 2022.
A titolo esemplificativo, è utile tenere come riferimento la presente tabella:
Inoltre, non fanno parte del conteggio tutti i periodi in cui non si sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto e ogni altra aspettativa non retribuita.
L’importo di 150 euro non rileva, poi, ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né tantomeno del TFR.
CAMBIO DI CCNL
Nel caso di cambio del contratto collettivo applicato, avvenuto nel periodo di riferimento, vanno computati ai fini del calcolo dell’importo i soli periodi nei quali al lavoratore si applicava il CCNL TDS. Resta inteso che, in ogni caso, alla data del 12 dicembre 2022 ai lavoratori doveva essere applicato il CCNL TDS per avere diritto all’una tantum, restando esclusi tutti coloro ai quali a tale data veniva applicato un diverso CCNL.
TASSAZIONE
Come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate, l’importo di 150 euro va assoggettato al regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, in quanto esso ha carattere di emolumento tardivo, essendo corrisposto in un periodo d’imposta successivo (2023) a quello in cui deve intendersi maturato (2020, 2021 e 2022).
In quanto emolumento arretrato di lavoro dipendente, l’imposta potrà essere determinata secondo quanto previsto dall’art. 21, commi 1, 3 e 4, TUIR.
ACCONTO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI
Il Protocollo dispone, a partire dal 1° aprile 2023, l’erogazione di una somma pari a 30 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Nei confronti del personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti va considerato il livello d’inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.
Gli importi, quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli, risultano i seguenti:
Per gli importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali, sono confermate le previsioni di cui all’art. 216 “Assorbimenti” del CCNL TDS. Non possono, difatti, essere assorbiti:
Di seguito le tabelle retributive in vigore dal 1° aprile 2023:
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