L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1159 del 7 giugno 2022, ha chiarito che in caso di gravi violazioni nell’applicazione della normativa sulla sicurezza, la sospensione dell’attività prevista con il nuovo ordinamento (Dl 146/2021) non scatta automaticamente quando il provvedimento potrebbe arrecare maggiore pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi.
Nella nota dell’INL si legge infatti che con il “nuovo” provvedimento di sospensione, l’attuale formulazione normativa prevede l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva – in forza del comma 4 dell’art. 14 – la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo nel caso “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
È quindi discrezione del personale ispettivo valutare le particolari condizioni che suggeriscano di non adottare la sospensione, indicando dettagliatamente già nel verbale di primo accesso i presupposti della decisione.
Le motivazioni per la mancata sospensione possono essere molteplici: si pensi ad esempio a interventi edilizi in stato di avanzamento che se interrotti potrebbero pregiudicare la stabilità di una struttura, o ancora l’interruzione della rimozione di materiali nocivi che potrebbero comportare un rischio per la salute pubblica.
A queste si possono aggiungere, inoltre, tutte quelle attività che se sospese potrebbero comportare un’interruzione di pubblico servizio, analogamente come la cessazione forzata di cicli produttivi già avviati comporterebbe conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.).
Resta inteso che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, attenendosi a quanto verbalizzato e provvedendo alla regolarizzazione di tutte le prescrizioni indicate dal personale ispettivo.
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