Come anticipato nella nostra circolare del 26 ottobre scorso, il Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 ha apportato modifiche significative per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, inasprendo in modo considerevole il capitolo delle sanzioni e dei provvedimenti di sospensione nei confronti delle imprese.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare orientativa n. 3/2021 dove si fa riferimento in particolare alle nuove condizioni per l’adozione del provvedimento di sospensione e che cerchiamo qui di riassumere nei suoi punti più importanti.
A differenza della previgente formulazione dove si indicava la “possibilità” di adottare il provvedimento di sospensione, è ora invece evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’organo di vigilanza. Sostanzialmente si passa ad una definizione più diretta e incisiva, indicando che l’Ispettorato “adotta un provvedimento di sospensione”.
Nello specifico è opportuno ricordare in quali casi il provvedimento di sospensione può essere adottato.
Sospensione per lavoro irregolare
La sospensione si attua quando l’Ispettorato “al momento dell'accesso ispettivo riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Rispetto alla previgente formulazione la prima importante novità attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%. Ai fini della sospensione non saranno considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come ad esempio coadiuvanti familiari per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL.
La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Andranno quindi conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società. Infine, viene ribadita nel nuovo testo l’esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento “all’accesso ispettivo”. Ciò lascia intendere che il provvedimento di sospensione sarà comunque adottato anche nel caso in cui la regolarizzazione dei lavoratori da parte del Datore di Lavoro avvenga nel corso dell’ispezione.
Sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza:
Il provvedimento di sospensione è adottato anche qualora vengano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate; per l’adozione del provvedimento sarà infatti sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato 1 al DL 146 e qui di seguito riportate unitamente agli importi delle sanzioni aggiuntive:
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | |
1 | Mancata elaborazione documento valutazione dei rischi (DVR) | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza/evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione e addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP) | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno |
Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Va ricordato che l’art. 13 del nuovo Decreto ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuendo all’Ispettorato Nazionale del lavoro - al pari delle Aziende Sanitarie Locali - il potere di svolgere attività di vigilanza e accertamento in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.
Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza
Il provvedimento di sospensione, come in passato, è adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”. Gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.
Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato 1”. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato 1);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato 1).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte al singolo lavoratore. Durante la sospensione è fatto divieto per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Trattandosi, inoltre, di causa non imputabile al lavoratore, il Datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e la relativa contribuzione.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
L’ultimo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Va evidenziato che la disposizione potrà trovare sempre applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione (d esempio allontanamento del lavoratore).
Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
Per consentire la revoca del provvedimento è necessario innanzitutto regolarizzare la posizione dei lavoratori e adottare i necessari correttivi relativamente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
In particolare, ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, possono rendersi necessari i seguenti interventi:
In caso di sospensione per gravi violazioni occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro.
Nell’ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi sanzionatori: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro. Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato 1 in riferimento a ciascuna violazione.
Va inoltre segnalato che queste somme aggiuntive, così come quelle all’Allegato 1 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.
L’importo utile alla revoca sarà quindi determinato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato 1 e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.
Permane, invece, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale pari al 20% della somma aggiuntiva. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è poi versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
Comunicazione alle autorità
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. Il provvedimento di sospensione viene infatti trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture al fine dell’adozione da parte del provvedimento interdittivo.
Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione
Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni che decorrono dalla data di notifica al Datore di Lavoro.
L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.
In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa al giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il provvedimento di archiviazione a conclusione della procedura determina la decadenza del provvedimento stesso.
Inottemperanza al provvedimento di sospensione
Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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