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SICUREZZA: LE NOVITÀ DA TENERE BEN PRESENTI

La Legge n. 215/2021 ha apportato importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008)

martedì 22 febbraio 2022
SICUREZZA: LE NOVITÀ DA TENERE BEN PRESENTI SICUREZZA: LE NOVITÀ DA TENERE BEN PRESENTI

Come noto il DL 146/2021,con la conversione in Legge n. 215/2021, ha di fatto modificato alcune parti del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008).

Abbiamo in precedenza già affrontato il tema dei controlli e delle sanzioni, qui di seguito elenchiamo invece alcuni dettagli dei quali è bene prendere nota.

DVR - PRECISAZIONI
All’art. 29 comma 3 del Testo Unico è ora precisato che anche nel caso di rielaborazione del Documento Valutazione dei Rischi il datore di lavoro è tenuto a informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), il quale su richiesta accede alla documentazione.

ACCORDI STATO REGIONI – REVISIONE
Una delle importanti novità in materia di sicurezza del rinnovato Testo di Legge è la previsione entro il 30 giugno 2022 di un’importante revisione degli accordi Stato Regioni.

Il progetto della Conferenza permanente è, infatti, quello di accorpare e uniformare gli accordi attuativi riguardanti gli obblighi formativi a carico di tutto il personale coinvolto.

In particolare si intende garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Come vediamo è stato innanzitutto introdotto l’obbligo di formazione anche per i datori di lavoro, che dovranno quindi ricevere una specifica formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza. È lecito supporre che tale obbligo potrà essere indirizzato ai datori di lavoro che nella propria azienda non ricoprono già il ruolo di RSPP (i quali ricevono già una formazione costante), ma per la conferma sarà necessario attendere la pubblicazione dei nuovi Accordi.

LAVORATORI – NON SOLO TEORIA MA ADDESTRAMENTO
L’addestramento del lavoratore, ove previsto, diviene essenziale come la formazione; basti ricordare che l’omesso addestramento può essere presupposto della sospensione dell’attività.

Con questa conversione in Legge viene, infatti, stabilito che l’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuali. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

PREPOSTI – COS’È CAMBIATO
Il nuovo Testo ha codificato in modo esplicito l’obbligo giuridico del preposto di intervenire attivamente nel caso in cui venissero rilevate violazioni della normativa di sicurezza.

E’ stato, infatti, riscritto l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 (“Obblighi del preposto”) con l’inserimento ex novo dell’obbligo del preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto dovrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Stesso obbligo d’intervento in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo notato durante la vigilanza.

Tali obblighi, rientravano comunque fra i doveri del preposto; ora, in modo molto chiaro, la norma li ha esplicitati.

Sul fronte datoriale, è stato modificato l’articolo 18 che obbliga il datore di lavoro a individuare il preposto o i preposti per la realizzazione delle attività di vigilanza.

Va precisato che la nomina del preposto è da sempre un obbligo già previsto, questa nuova disposizione va a incrementare

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 2011, per il preposto è obbligatoria una formazione “particolare aggiuntiva” di almeno 8 ore (in aggiunta alla formazione prevista per tutti i lavoratori). Ora viene previsto che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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