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SICUREZZA SUL LAVORO, COME COMPORTARSI DOPO IL DPCM DEL 24 OTTOBRE

Il provvedimento ha confermato che tutte le attività produttive, industriali e commerciali, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione del 14 marzo 2020 e successive modificazioni

venerdì 23 ottobre 2020

Il DPCM 24 ottobre 2020 ha confermato che tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e integrato con l’Accordo del 24 aprile 2020.

Va ricordato che in questo periodo, visto il prolungarsi dello stato di emergenza legata al Coronavirus, è necessario mettere in atto tutte le misure previste per ridurre la diffusione del contagio e che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In particolare, in ogni ambiente di lavoro:
• devono essere fornite informazioni ai lavoratori e ai clienti (anche con apposita cartellonistica) sui comportamenti corretti da adottare;
• deve essere effettuata (e registrata) la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con idonei prodotti, degli ambienti di lavoro;
• deve essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale e devono essere indossati i dispositivi di protezione individuale
• devono essere messe in atto procedure per evitare assembramenti di persone;
• deve esserci ampia disponibilità di liquidi igienizzanti posti in corrispondenza dei punti di accesso, delle aree comuni, dei servizi igienici, ecc.;
• deve essere consentito l’accesso solo ai clienti dotati di mascherina;
• può essere misurata la temperatura corporea;
• deve essere formalizzata la costituzione del “Comitato Covid aziendale” per l’applicazione e la verifica delle misure applicate.

Le misure adottate dall’azienda, oltre ad essere attuate, devono essere riportate nel “Protocollo Covid” aziendale.

Uso delle mascherine
È stato disposto l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Si sottolinea che all’interno degli ambienti di lavoro le mascherine chirurgiche sono diventate, in questo contesto emergenziale, Dispositivi di Protezione Individuale, pertanto è opportuno che vengano consegnate ai lavoratori dal Datore di lavoro.

Formazione in materia di sicurezza
I corsi di formazione in materia di salute e sicurezza devono rispettate le misure previste dal legislatore e dalle linee guida.

Ingressi dall’estero
Il DPCM ha introdotto anche alcuni obblighi in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per le persone che facciano ingresso nel territorio nazionale da determinati Stati indicati negli allegati al DPCM.
Evidenziamo in particolare che è disposto che le persone che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20 (tra cui Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia) anche se asintomatiche, sono obbligate a:
• compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale;
• a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata.

Se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale, o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia, non è possibile raggiungere mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale, che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tali soggetti sono obbligati a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria.

Nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 (Belgio, Francia inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, Paesi Bassi esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, Repubblica Ceca, Spagna inclusi territori nel continente africano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
• obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
• obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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