Il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, “misure urgenti per l‘inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 04/05/2023 interviene anche sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico). In particolare all’Art. 14 del DL 48 si apportano alcune modifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito analizziamo quelli che sono gli interventi di rilievo che possono interessare imprese e lavoratori. Per una più facile lettura abbiamo evidenziato (in neretto corsivo) le modifiche agli articoli del Testo Unico e inserito, subito dopo, il commento di approfondimento.
Articolo 18, comma 1 - decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sorveglianza sanitaria)
Si tratta di una modifica di non poco rilievo, poiché laddove il precedente testo di legge prevedeva che la sorveglianza sanitaria si riteneva necessaria nei soli casi previsti dalla norma stessa, in questo caso impone al datore di lavoro una precisa valutazione tecnica per stabilire se questo obbligo esiste realmente.
Il datore di lavoro quindi all’interno della valutazione dei rischi, redatta secondo l’art. 28 del D.lgs 81/08 e con l’aiuto di professionisti qualificati, dovrà individuare quali sono le mansioni che necessitano della nomina del medico competente e della conseguente sorveglianza sanitaria.
Articolo 21, comma 1 – d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Cantieri temporanei o mobili)
Questa modifica implementa il rispetto delle misure di sicurezza per attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale nei cantieri temporanei e mobili anche per i componenti dell’impresa familiare, per i coltivatori diretti, per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, per gli artigiani e per i piccoli commercianti.
Articolo 25, comma 1 - d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Medico competente)
[…] e-bis in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
n-bis in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
L’inserimento di queste disposizioni definisce due nuove regole di condotta per i medici competenti, i quali al momento di una nuova assunzione dovranno obbligatoriamente richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. È opportuno infatti ricordare che il fascicolo sanitario del lavoratore è di proprietà dello stesso e in nessun caso può essere consultato dal datore di lavoro, né da questi trattenuto al termine del rapporto di lavoro.
È poi fatto obbligo per il medico competente comunicare al datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto qualora per gravi e motivate ragioni non sia più in grado di ricoprire tale incarico.
Articolo 72, comma 2 - d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso)
[…]
Questo intervento intende rafforzare la responsabilità in capo a noleggiatori e concedenti in uso che dovranno quindi acquisire dagli utilizzatori non più una semplice dichiarazione del datore di lavoro ma una sua autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii) che attesti l’avvenuta formazione di tutti i lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature.
Nella fattispecie qualora si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è fatto obbligo per tutti gli utilizzatori avere conseguito attestato di abilitazione a seguito di formazione obbligatoria secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Articolo 73, comma 4 - decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Formazione)
[…]
4-bis Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Nell’impianto normativo esistente al comma 7 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è previsto che i lavoratori incaricati all’uso di attrezzature di lavoro che per il loro impiego necessitano di conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici devono aver ricevuto una formazione e un addestramento adeguati. La modifica del nuovo decreto estende questo onere anche al datore di lavoro che dovrà quindi provvedere all’assolvimento della propria formazione per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature aziendali.
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