Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha risposto a due interpelli in materia di sicurezza sul lavoro. Vediamoli da vicino.
Il primo riguarda le modalità di designazione degli RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), con la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che di recente ha fornito un parere di riscontro (n. 5/2024) a un quesito presentato dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti.
Il quesito posto dal dicastero chiedeva di chiarire se le singole articolazioni territoriali (che noi possiamo intendere come Unità Locali) debbano essere considerate autonome o come unica entità ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs 81/08 (designazione del RLS)
In particolare, il parere richiesto ha riguardato il numero di RLS da designare, considerando che la norma prevede queste misure minime:
La Commissione ha voluto indicare dapprima i riferimenti normativi che prevedono per le imprese con più di 15 lavoratori l’elezione del RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in assenza di queste, la designazione interna tra i lavoratori dell’azienda.
Nello specifico la Commissione Interpelli ha infine precisato che per “unità produttiva” si intende “lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto, poi, ad un quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri sul tema dell’aggiornamento della formazione dei preposti.
La richiesta mirava ad ottenere un chiarimento sulla periodicità della formazione di aggiornamento del preposto: in particolare se, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, questa debba essere già considerata anticipata a 2 anni, oppure se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede un aggiornamento quinquennale.
La Commissione ritiene che “resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto…” quindi fino all’adozione del nuovo Accordo.
Si precisa inoltre che alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni coloro che hanno svolto la formazione da più di 2 anni dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro i 12 mesi successivi.
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