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SICUREZZA SUL LAVORO: INFORTUNIO DA MACCHINARI NOLEGGIATI

La Corte di Cassazione ribadisce che anche il noleggiatore, in caso di incidente, risponde dell’inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche

martedì 22 febbraio 2022
INFORTUNIO DA MACCHINARI NOLEGGIATI INFORTUNIO DA MACCHINARI NOLEGGIATI

In caso di noleggio di macchinari con messa a disposizione di lavoratore competente all'utilizzo, anche il noleggiatore risponde degli infortuni in caso di violazione delle norme antinfortunistiche relative all'uso.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 44950/2021 ha confermato la condanna del titolare di una ditta che aveva fornito un'autocisterna utilizzata per il trasporto di carburante in un cantiere di una cava per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore, con violazione della normativa antinfortunistica relativa alle attrezzature di lavoro di cui agli articoli 69 e seguenti del D. Lgs. 81/2008. L'automezzo risultava, infatti, privo di portiere di protezione, non omologato e non abilitato al trasporto di carburante.

La Corte ha ricordato che nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari (cioè nell'ipotesi in cui il noleggiatore metta a disposizione dell'utilizzatore l'attrezzatura di lavoro e un lavoratore con competenze specifiche per il relativo utilizzo) anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato.

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