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SICUREZZA SUL LAVORO: SCADENZE CORRELATE CON LO STATO DI EMERGENZA

Le misure legate all’emergenza Covid-19 che rimangono in vigore

venerdì 21 maggio 2021
SICUREZZA SUL LAVORO: PROROGA DI TERMINI CORRELATI SICUREZZA SUL LAVORO: PROROGA DI TERMINI CORRELATI

Il DL n. 52/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ha disposto la proroga dello stato di emergenza dal 30 aprile al 31 luglio 2021.

Nell’Allegato 2 del decreto sono stati differiti alcuni termini previsti da varie disposizioni legislative, tra cui si evidenziano i seguenti.

  • Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali: è previsto che il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori siano autorizzati ad acquisire DPI e altri dispositivi medicali; è consentito, in coerenza con le Linee Guida dell'OMS, fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità;
  • disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e DPI: viene consentita la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alla vigente normativa. Per avvalersi della deroga il produttore deve autocertificare le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto dei requisiti di sicurezza. La validazione deve essere effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Inail in caso di importazione delle stesse;
  • misure di sorveglianza sanitaria: la disposizione obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assicurare la sorveglianza sanitaria “eccezionale” ove previsto. Tale sorveglianza sanitaria è svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la sua nomina, dall’Inail, tramite i propri servizi territoriali e su richiesta del datore di lavoro. Tale sorveglianza va effettuata nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o di condizione di rischio derivante da immunodepressione o altri fattori che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
  • impiego da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del Comando dei Carabinieri: è previsto che il Ministero del Lavoro si avvalga, oltre che dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro, per lo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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