Il Governo, con Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 ha previsto una serie di ulteriori interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o sottoposti a quarantena.
In particolare, il provvedimento prevede - con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021 - la possibilità di usufruire dello smart working, o di congedi parzialmente retribuiti, nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di contagio o quarantena dei figli.
Smart working
Al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, è riconosciuta (art. 2, c.1 D.L. 13 marzo 2021, n. 30), alternativamente all’altro genitore, la possibilità di svolgere fino al 30 giugno 2021 la prestazione di lavoro in modalità agile:
• per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
• per tutta la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio;
• per la durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Si ricorda che il Decreto Agosto (art. 21 ter) ha previsto che, fino al 30 giugno 2021, ed anche in assenza di accordi individuali, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) hanno diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Congedi genitori lavoratori dipendenti
Esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 ripropone la possibilità - già prevista dal Decreto Agosto fino al 31 dicembre 2020 - per il genitore lavoratore dipendente di fruire, alternativamente all’altro genitore, dei seguenti congedi:
• il genitore di figlio convivente minore di anni 14 può fruire di un’indennità pari al 50% della retribuzione;
• il genitore di figli di età compresa fra 14 e 16 anni (entro il compimento del 16° anno di età) può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Ad essi è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Anche in tali casi l’astensione dal lavoro è ammessa per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Va, infine, evidenziato che il legislatore ammette la possibilità di fruire dei congedi (indennizzati o no) esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (e non anche “in alternativa” allo stesso, come in precedenza previsto dal decreto Agosto).
Genitori di figli disabili gravi
Sempre fino al 30 giugno 2021, il congedo indennizzato al 50% viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4, comma 1), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Conversione dei periodi di congedo parentale
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 30/2021) durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, o di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
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