Con l’entrata in vigore del cosiddetto. Decreto Semplificazioni (Decreto-legge n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122), a decorrere dallo scorso 1° settembre 2022trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di Lavoro Agile.
In particolare, con il nuovo Decreto viene introdotta una importante modifica alla disciplina vigente in materia, che rende strutturale la semplificazione del ricorso al Lavoro Agile, facilitando le modalità di comunicazione dei dati dei lavoratori al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e superando l’obbligo di trasmissione dell’Accordo Individuale.
Di seguito si riportano le principali novità.
PROCEDURA SEMPLIFICATA LAVORO AGILE
A far data dallo scorso 1° settembre 2022, sarà sufficiente per il datore di lavoro comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
Ricordiamo che la procedura semplificata di comunicazione dei nominativi per l’accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile era stata introdotta dal D.P.C.M. 1° marzo 2020 per agevolare il ricorso allo smart working nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19., nell’ambito dei vari provvedimenti adottati per contenere la pandemia .
In analogia con tale misura, la procedura semplificata di comunicazione strutturalmente introdotta non prevedeva la trasmissione del testo dell’Accordo individuale, ma il solo invio telematico delle informazioni relative alle singole posizioni, contenente i nominativi e le date di attivazione e cessazione del ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile.
ACCORDO INDIVIDUALE LAVORO AGILE
Dall’entrata in vigore della legge, quindi, viene meno l’obbligo di trasmissione dell’Accordo Individuale precedentemente previsto in materia dalla Legge n. 81/2017 – Lavoro Agile – in favore di un regime semplificato delle comunicazioni.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare l’Accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
Infatti, la nuova procedura conferma la semplificazione della trasmissione dei dati delle singole posizioni al Ministero del Lavoro, mediante l’utilizzo dell’apposito format predisposto con decreto ministeriale, ma non esonera il datore di lavoro dalla sottoscrizione degli Accordi individuali con ciascun lavoratore, così come disposto dalla disciplina in materia.
È bene ricordare, a tal proposito, che in base all’art. 19, comma 1, Legge 22 maggio 2017, n. 81, “l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”.
Nel testo dell’accordo individuale, che potrà prevedere il ricorso al lavoro agile a tempo determinato o indeterminato e le relative modalità di recesso, dovranno trovare inoltre indicazione i tempi di riposo, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
È utile sottolineare, come riportato anche nelle recenti note del Ministero del Lavoro, che l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta modifiche del contratto di lavoro, trattandosi di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione, e che il lavoratore, che vi aderisce su base volontaria, avrà diritto “ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”, compreso il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.
TEMPISTICHE ADEMPIMENTO DELLE COMUNICAZIONI
Come sopra specificato, la nuova procedura semplificata trova applicazione per tutti gli Accordi Individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dal 1° settembre 2022, pertanto per tutte le altre posizioni resteranno valide le comunicazioni già trasmesse, salvo siano intercorse modificazioni.
Una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata in data 26 agosto 2022, evidenzia che nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione dei dati per non incorrere nelle sanzioni previste, andrà effettuata entro il termine di cinque giorni dall’avvio della prestazione lavorativa in modalità agile o dalle modifiche delle posizioni precedentemente trasmesse, utilizzando l’apposito format predisposto con il Decreto ministeriale 22 agosto 2022, n. 149. Inoltre, tenuto conto che la piena operatività della nuova procedura in alcuni casi rende necessario l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, per consentire il dialogo con i sistemi informatici del ministero del Lavoro, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
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