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SMART WORKING: PROROGA DEL REGIME SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO 2022

E la Commissione Lavoro della Camera ha approvato il disegno di legge per la regolamentazione, che dovrà essere approvato dal Parlamento entro la fine della legislatura

venerdì 25 marzo 2022
SMART WORKING: PROROGA DEL REGIME SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO 2022 SMART WORKING: PROROGA DEL REGIME SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO 2022

L’art. 10 del decreto legge , approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, proroga al 30 giugno 2022 la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile senza necessità di stipulare l’accordo individuale tra datore e lavoratore, pertanto beneficiando ancora del regime semplificato.

Il provvedimento, infatti, estende per ulteriori tre mesi la possibilità di fruire dell’attivazione semplificata e protrae al 30 giugno 2022 anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.

Nel frattempo, la Commissione Lavoro della Camera ha approvato il disegno di legge per la regolamentazione del lavoro agile, che fa sintesi tra le proposte di legge avanzate dai diversi partiti. Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa attualmente vigente (Legge n. 81/2017), è necessario però che venga approvato dal Parlamento entro la fine della legislatura.

Il nuovo provvedimento qualifica come “smart working” – con conseguente necessità di stipula dell’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore – la sola attività lavorativa prestata al di fuori dei locali aziendali, che superi la soglia di almeno il 30% dell’orario complessivo. Quando la percentuale si attesta su livelli inferiori non sarebbero necessari gli accordi individuali.

Un’interessante novità del disegno di legge approvato in Commissione Lavoro riguarda il ruolo che assume l’accordo individuale: se da una parte viene confermato l’obbligo di stipula di tale accordo, dall’altra si afferma che gli aspetti più rilevanti debbano essere normati dalla contrattazione nazionale di categoria e/o da un accordo aziendale o territoriale.

Il disegno di legge demanda ai contratti “l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze”.

Ampio spazio viene infine riservato alla regolamentazione del diritto alla disconnessione dalle apparecchiature tecnologiche, riconosciuto in capo al lavoratore agile allo scopo di prevenire abusi che possano generare stress correlato al lavoro e garantire il benessere psicofisico del lavoratore stesso.

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