In una società in nome collettivo (Snc) costituita da 2 o più soci mediante atto pubblico, tutti i soci sono considerati “Datori di lavoro”, purché ricorra il presupposto dell’esercizio in concreto dei poteri decisionali e di spesa da parte di ciascun componente della società.
La presenza di un amministratore o di un legale rappresentante nella Snc non implica automaticamente la non responsabilità degli altri soci in materia di sicurezza sul lavoro, salvo che tale soggetto non sia stato allo scopo incaricato.
Infatti, l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio (Cassazione Penale, Sez. 4, 06 agosto 2009, n. 32193).
Solo la presenza di una delega consente il trasferimento di responsabilità da parte dei soci ad uno specifico soggetto (ad esempio uno dei soci stessi).
In fase di costituzione di una Snc, solitamente su iniziativa del commercialista o del notaio, spesso viene attribuita ad uno dei soci la qualifica di “Datore di lavoro per la sicurezza”. L’indicazione è possibile anche successivamente, modificando l’atto
costitutivo della società.
Tale evidenza viene solitamente riportata nell’atto costitutivo della società e/o compare sulla visura camerale.
Il fine della delega di funzioni dovrebbe essere quello di centralizzare le responsabilità su un unico soggetto capace ed in possesso di specifici requisiti. È il caso delle società dove non tutti i soci hanno competenze specifiche in materia di sicurezza.
Una valida delega può mettere al riparo le società, in caso di violazioni antinfortunistiche, dal proliferare di sanzioni irrogate dagli Organi di Vigilanza, che altrimenti possono essere attribuite ad ognuno dei soci.
La presa visione da parte degli Ispettori di un documento ufficiale (ad esempio visura camerale), in cui risulta che un determinato socio è l’unico responsabile in materia di sicurezza, consentirà nella maggior parte dei casi all’azienda di andare incontro al male minore, vale a dire una singola sanzione a fronte dell’ottemperanza alle prescrizioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 758/94.
Il D. Lgs. 81/08 (art. 16) stabilisce chiaramente quali requisiti deve avere la “Delega di funzioni” per essere valida, in particolare:
• la delega deve risultare da un atto scritto recante data certa;
• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
• la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
• la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
• alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Vale la pena evidenziare, comunque, che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Una delega ben fatta, avente tutti i requisiti previsti dall’art. 16 del D. Lgs. 81/08, difficilmente potrà essere oggetto di contestazioni, anche in caso di reati per infortuni gravi con procedimento davanti ad un Giudice, purché i soci deleganti dimostrino di aver vigilato sull’operato del socio delegato.
Quando la delega non funziona?
Laddove manchi anche uno solo degli elementi oggettivi previsti dal D.Lgs. 81/08 (ad esempio atto scritto con data certa, requisiti di professionalità del delegato, autonomia di spesa, ecc.) l’attribuzione ad uno dei soci della Snc delle responsabilità in materia di sicurezza non potrà essere considerata una valida “delega di funzioni”.
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