• Home 
  • Notiziario Sindacale 

SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO È OBBLIGATORIA?

I principali casi in cui il lavoratore ne è soggetto e le visite alle quali va sottoposto per essere in regola con la normativa

lunedì 25 luglio 2022
SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO È OBBLIGATORIA? SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO È OBBLIGATORIA?

L’obbligo per il datore di lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria è determinato dai rischi cui i lavoratori sono esposti e risulta dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, fascicolo obbligatorio per ogni attività in cui siano presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati (ad esempio anche se ci sono solo soci lavoratori).

Effettuate queste valutazioni e se, quindi, necessario, il datore di lavoro deve procedere alla nomina del Medico Competente il quale attiva la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei lavoratori che ne hanno necessità.

I principali casi in cui un lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria sono:

  • movimentazione manuale dei carichi;
  • esposizione a rumore e vibrazioni;
  • esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici e amianto;
  • esposizione a radiazioni ionizzanti;
  • esposizione a radiazioni ottiche artificiali;
  • esposizione a campi elettromagnetici;
  • verifica dell'assenza di tossicodipendenza o alcool dipendenza (trasporto merci o addetti alla guida di un carrello elevatore);
  • utilizzo videoterminale (più di 20h/settimana);
  • lavoro notturno;
  • apprendisti (se la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria);
  • minori;
  • cambio mansione e cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.

La sorveglianza sanitaria comprende lo svolgimento delle seguenti visite:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
  • visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.

Evidenziamo che molte mansioni soggette a sorveglianza sanitaria potrebbero essere “celate” all’interno di attività che per loro natura non sembrano rappresentare particolari pericoli.

Ad esempio un’attività “commerciale” può prevedere la presenza di lavoratori che si occupano di immagazzinamento della merce e sono pertanto esposti a movimentazione manuale di carichi, oppure sono adibiti alla guida di un automezzo per trasporto merci o carrello elevatore (tutte queste attività sono soggette a sorveglianza sanitaria).

È quindi opportuno affidare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a un professionista qualificato nell’ambito della sicurezza.

Ricordiamo che la mancata attivazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista, espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni che vanno da 1.300 a oltre 5.000 euro e possono prevedere l’arresto sino a 4 mesi nei casi più gravi.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confcommercio Vicenza è, come sempre, a disposizione per approfondire e analizzare i rispettivi casi aziendali.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE