L’obbligo per il datore di lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria è determinato dai rischi cui i lavoratori sono esposti e risulta dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, fascicolo obbligatorio per ogni attività in cui siano presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati (ad esempio anche se ci sono solo soci lavoratori).
Effettuate queste valutazioni e se, quindi, necessario, il datore di lavoro deve procedere alla nomina del Medico Competente il quale attiva la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti dei lavoratori che ne hanno necessità.
I principali casi in cui un lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria sono:
La sorveglianza sanitaria comprende lo svolgimento delle seguenti visite:
Evidenziamo che molte mansioni soggette a sorveglianza sanitaria potrebbero essere “celate” all’interno di attività che per loro natura non sembrano rappresentare particolari pericoli.
Ad esempio un’attività “commerciale” può prevedere la presenza di lavoratori che si occupano di immagazzinamento della merce e sono pertanto esposti a movimentazione manuale di carichi, oppure sono adibiti alla guida di un automezzo per trasporto merci o carrello elevatore (tutte queste attività sono soggette a sorveglianza sanitaria).
È quindi opportuno affidare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a un professionista qualificato nell’ambito della sicurezza.
Ricordiamo che la mancata attivazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista, espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni che vanno da 1.300 a oltre 5.000 euro e possono prevedere l’arresto sino a 4 mesi nei casi più gravi.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confcommercio Vicenza è, come sempre, a disposizione per approfondire e analizzare i rispettivi casi aziendali.
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