La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 81-83), introduce disposizioni stringenti sulle spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (compresi taxi e NCC).
La norma, infatti, prevede l’obbligo di pagamento mediante metodi tracciabili per poter fruire della deducibilità fiscale e contributiva di tutte le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, di viaggio e trasporto addebitate direttamente al committente, oppure rimborsate ai dipendenti per le trasferte effettuate, ovvero corrisposte a lavoratori autonomi che le hanno sostenute.
Fanno eccezione unicamente le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, alle quali non si applicano le nuove restrizioni.
Pertanto, le spese di trasferta dovranno d’ora in poi essere saldate attraverso:
A tal proposito, si ricorda che per “trasferta” si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore presso una sede di lavoro diversa rispetto a quella nella quale svolge abitualmente la propria opera, al fine di eseguire la prestazione lavorativa, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro.
In caso di trasferte al di fuori del Comune in cui si trova la sede abituale di lavoro o all’estero, il lavoratore può beneficiare di un rimborso spese per viaggio, vitto, alloggio e altre necessità correlate, che può essere erogato in diverse forme (rimborso forfettario, analitico o misto) e che gode di un trattamento fiscale e contributivo particolare.
Inoltre, l’articolo 51, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in tema di rimborsi analitici delle trasferte di lavoro, prevede che le “altre spese” (spese di lavanderia, parcheggio, eccetera), anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte o missioni, possono essere attestate fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 euro, per trasferte su territorio nazionale, elevate a € 25,82 per le trasferte all’estero - senza necessità che siano documentate. In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, tali spese sembrerebbero fuori dal campo di applicazione della nuova normativa.
Nel caso in cui il dipendente in trasferta non utilizzi metodi di pagamento tracciabili per il saldo delle spese sostenute, si verificherà un aggravio dei costi per l’azienda ed un minor beneficio per il dipendente: il datore di lavoro sarà infatti tenuto ad effettuare comunque il rimborso, ma le spese saranno tassate e soggette a contributi (con una conseguente diminuzione dell’importo netto in busta paga per il dipendente).
Il lavoratore, in sostanza, riceverà delle somme nette inferiori rispetto agli importi effettivamente spesi, oltre a poter incorrere in un procedimento disciplinare per violazione della policy aziendale.
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