• Home 
  • Notiziario Sindacale 

STOP ALL’ATTIVITÀ SENZA DVR O MANCATA FORMAZIONE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede la sospensione anche in mancanza del Piano di Emergenza ed Evacuazione

martedì 21 dicembre 2021
STOP ALL’ATTIVITÀ SENZA DVR O MANCATA FORMAZIONE STOP ALL’ATTIVITÀ SENZA DVR O MANCATA FORMAZIONE

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 4/2021, ha definito quali sono gli estremi che comportano la certezza della sospensione dell’attività, così come previsto dal DL 146/2021.

Di seguito i punti rilevanti presi in esame.

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
    Il provvedimento di sospensione è adottato solo qualora sia constatata la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
    Se l’azienda dichiara che il DVR è custodito in luogo diverso (ad esempio presso il consulente), la sospensione è differita alle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di esibire il DVR. Per annullare la sospensione il DVR dovrà obbligatoriamente recare data certa antecedente all’emissione del provvedimento.

  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
    Anche in questo caso il provvedimento di sospensione si applica nel momento in cui si constatata l’omessa redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE), in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

  3. Mancata formazione e addestramento
    Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. La circostanza si verifica in particolare nei seguenti casi:
    • utilizzo attrezzature da lavoro;
    • utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria e dispositivi di protezione dell'udito;
    • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
    • lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
    • formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi (MMC).

    Qualora non sia esibita idonea documentazione probante la formazione obbligatoria (ad esempio attestati), si applica il provvedimento di sospensione. Per la revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.

  4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo responsabile
    Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, (art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008), o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE