La legge di bilancio per l’anno 2025, accogliendo le istanze di Confcommercio-Federalberghi, ha potenziato le agevolazioni fiscali applicabili alle mance percepite dai lavoratori dipendenti da alberghi, bar e ristoranti.
Si tratta di una misura di particolare interesse per i lavoratori e, di riflesso, anche per i datori di lavoro, perché è suscettibile di aumentare il reddito netto percepito dai dipendenti, senza oneri a carico del datore di lavoro.
È pertanto importante conoscere la portata di tale norma , anche al fine di rendere più appetibili le occasioni di impiego nel nostro settore.
AGEVOLAZIONI
Di norma, la retribuzione imponibile comprende - salvo alcune deroghe espresse - tutte le somme ed i valori (beni e servizi) in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro.
Fanno eccezione a tale regola solo alcuni casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali dal 2023 sono comprese anche le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità che, pur costituendo reddito da lavoro dipendente, salvo rinuncia espressa del lavoratore, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5% (in luogo delle aliquote ordinarie, che - a seconda dei casi - sono pari al 23% o al 35% o al 43%).
Tali somme sono altresì escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto contrattuale.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le mance “rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume d’affari del datore di lavoro”. Dunque, una transazione ininfluente per il reddito d’impresa dell’azienda e per le relative conseguenze di natura gestionale e amministrativa.
BASE DI COMPUTO
L’aliquota agevolata del 5% si applica nel limite del 30% del reddito percepito nel corso dell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Il limite del 30% rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento, solo l’eccedenza viene assoggettata a tassazione ordinaria.
BENEFICIARI
Sono interessati dal regime fiscale agevolato i lavoratori dipendenti del settore privato che nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva sono stati titolari di un reddito da lavoro dipendente inferiore a 75.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite reddituale, devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Al riguardo, è inoltre utile ricordare che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (cosiddetto principio di cassa allargato).
Il superamento del limite di 75.000 euro reddituale non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.
CODICI TRIBUTO
L’imposta sostitutiva viene applicata dal datore di lavoro tenendo conto degli importi corrisposti in denaro e con pagamenti elettronici, e deve essere versarla utilizzando i codici tributo di seguito riportati:
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Diversamente, quando l’imposta non è trattenuta dal sostituto d’imposta e ne ricorrono i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per gestire tale caso, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE
Il cliente può decidere di lasciare la mancia in contanti o attraverso gli strumenti digitali. Nel caso in cui l’azienda voglia consentire al cliente di lasciare la mancia in modalità digitale è necessario che il POS aziendale sia abilitato all’accettazione in modo distinto rispetto al pagamento del servizio.
REGISTRATORE TELEMATICO
Il datore di lavoro esercita solo la funzione di sostituto d’imposta e non sono richiesti, pertanto, adempimenti di carattere documentale nei riguardi del cliente.
Ne deriva che non c’è l’obbligo di emettere un documento commerciale, ovvero che le mance passino per il registratore telematico come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate affermando che “è rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance”.
Va peraltro sottolineato che la registrazione delle mance presenta indubbi vantaggi sul piano della gestione contabile perché agevola la rendicontazione e trasparenza delle operazioni e assicura la coerenza tra flussi economici e flussi finanziari senza ulteriori passaggi. Infatti, se l’azienda optasse per non far “passare” la mancia sul registratore telematico, si determinerebbe uno scostamento tra il flusso economico riportato nel documento commerciale emesso dal registratore telematico (pagamento servizio) e quello finanziario (pagamento servizio + pagamento mancia).
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