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TIROCINI ESTIVI, ECCO COME FUNZIONANO

Le regole e i soggetti che possono promuovere queste esperienze con fini orientativi e formativi

mercoledì 21 aprile 2021

Nel periodo estivo non mancano le richieste alle aziende per lo svolgimento di tirocini formativi da parte dei giovani. Vale dunque la pena riepilogarne regole e funzionamento.

Per la validità del tirocinio vi deve essere la contemporanea presenza del tirocinante, del soggetto ospitante (che mette a disposizione un ambiente di lavoro per la realizzazione dell’esperienza) e del soggetto promotore del tirocinio, che svolge la funzione di garante dell’esperienza formativa, del fatto cioè che l’esperienza sia utile ai fini del conseguimento di apprendimenti professionali.

Esistono 3 diverse tipologie di tirocinio, che si distinguono sulla base delle caratteristiche proprie del tirocinante e di chi può svolgere la funzione di soggetto promotore:

  • Tirocinio formativo e di orientamento destinato a soggetti che hanno concluso un ciclo di studi da non più di 12 mesi;
  • Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo destinato a persone in età lavorativa disoccupate;
  • Tirocini estivi di orientamento destinato a studenti frequentanti un corso di studi.

Per attivare un tirocinio, il primo adempimento è la sottoscrizione, tra il soggetto ospitante e soggetto promotore, di una convenzione nella quale si comunicano il possesso dei requisiti per svolgere la propria funzione, si richiamano i reciproci obblighi e si assumono i relativi impegni.
Successivamente, occorre predisporre un progetto formativo individuale con la collaborazione del tirocinante, nel quale si precisano tutti gli elementi propri dell’esperienza, copertura assicurativa, indennità di partecipazione e soprattutto obiettivi e contenuti formativi.

Il progetto formativo, come pure la comunicazione di avvio del tirocinio, devono essere caricate sul sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Il soggetto ospitante è tenuto a predisporre, per ogni tirocinante, un dossier delle evidenze, un fascicolo nel quale raccoglie ogni documentazione utile per la valutazione del percorso di tirocinio.

Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio che, sulla base di quanto previsto sul progetto formativo e quanto presente nel dossier, riporta le attività che il tirocinante ha svolto nel periodo e le competenze eventualmente acquisite.

Il tirocinio può prevedere una durata massima di 6 mesi in generale, salvo deroghe particolari, per gli studenti e/o lavoratori con disabilità. Il soggetto promotore è chiamato però a valutare la congruità del periodo di tirocinio con gli obiettivi formativi.

Gli stage estivi vengono promossi durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi, tra giugno e settembre e hanno fini orientativi e formativi. Tale tipologia di stage può essere intrapresa da soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o post laurea, o a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale che abbiano un’età di almeno 16 anni.

Possono promuovere queste esperienze:

  • i Centri per l’Impiego;
  • gli organismi di formazione professionale accreditati (limitatamente ai propri studenti);
  • le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie (limitatamente ai propri studenti);
  • le università e le Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (limitatamente ai propri studenti).

I tirocini estivi hanno una durata massima di 3 mesi, proroghe comprese, e possono essere ripetuti l’anno successivo, anche presso la medesima azienda.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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