Nel periodo estivo non mancano le richieste alle aziende per lo svolgimento di tirocini formativi da parte dei giovani. Vale dunque la pena riepilogarne regole e funzionamento.
Per la validità del tirocinio vi deve essere la contemporanea presenza del tirocinante, del soggetto ospitante (che mette a disposizione un ambiente di lavoro per la realizzazione dell’esperienza) e del soggetto promotore del tirocinio, che svolge la funzione di garante dell’esperienza formativa, del fatto cioè che l’esperienza sia utile ai fini del conseguimento di apprendimenti professionali.
Esistono 3 diverse tipologie di tirocinio, che si distinguono sulla base delle caratteristiche proprie del tirocinante e di chi può svolgere la funzione di soggetto promotore:
Per attivare un tirocinio, il primo adempimento è la sottoscrizione, tra il soggetto ospitante e soggetto promotore, di una convenzione nella quale si comunicano il possesso dei requisiti per svolgere la propria funzione, si richiamano i reciproci obblighi e si assumono i relativi impegni.
Successivamente, occorre predisporre un progetto formativo individuale con la collaborazione del tirocinante, nel quale si precisano tutti gli elementi propri dell’esperienza, copertura assicurativa, indennità di partecipazione e soprattutto obiettivi e contenuti formativi.
Il progetto formativo, come pure la comunicazione di avvio del tirocinio, devono essere caricate sul sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Il soggetto ospitante è tenuto a predisporre, per ogni tirocinante, un dossier delle evidenze, un fascicolo nel quale raccoglie ogni documentazione utile per la valutazione del percorso di tirocinio.
Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio che, sulla base di quanto previsto sul progetto formativo e quanto presente nel dossier, riporta le attività che il tirocinante ha svolto nel periodo e le competenze eventualmente acquisite.
Il tirocinio può prevedere una durata massima di 6 mesi in generale, salvo deroghe particolari, per gli studenti e/o lavoratori con disabilità. Il soggetto promotore è chiamato però a valutare la congruità del periodo di tirocinio con gli obiettivi formativi.
Gli stage estivi vengono promossi durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi, tra giugno e settembre e hanno fini orientativi e formativi. Tale tipologia di stage può essere intrapresa da soggetti regolarmente iscritti a un corso di laurea o post laurea, o a un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale che abbiano un’età di almeno 16 anni.
Possono promuovere queste esperienze:
I tirocini estivi hanno una durata massima di 3 mesi, proroghe comprese, e possono essere ripetuti l’anno successivo, anche presso la medesima azienda.
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