Con la nota n. 1451/2022 dell’11 luglio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo alcuni chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (Art. 1 della L. n. 234/2021, commi da 721 a 726).
L’Ispettorato si è soffermato in particolare sulla fattispecie dell’utilizzo fraudolento del tirocinio, contemplata al comma 723 dell’art. 1 della L. n. 234/2021, la quale stabilisce che “Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”. La nota dell’INL intende chiarire se tale regola sia applicabile anche ai rapporti svoltisi “a cavallo” dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.
Per l’Ispettorato nell’ipotesi di tirocini extracurricolari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723 sopra citato, nel caso in cui il tirocinio risulti svolto in modo fraudolento. Insomma, per l’INL si tratta di illecito di natura permanente.
In relazione alla corretta commisurazione della sanzione penale, pari ad un’ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, il reato si configura solo a partire dalla data del 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data. Ai fini della contestazione del reato, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si sia svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato; ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Resta invece esclusa la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione), ferma restando la possibilità - su esplicita richiesta del tirocinante - di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’ instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022. Ciò non vale, invece, con riferimento ai profili previdenziali ed ai recuperi contributivi: il rapporto previdenziale, infatti, è sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.