I cittadini del Regno Unito residenti in Italia al 31 dicembre 2020 ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo la predetta data, dal 1° gennaio 2021 sono i beneficiari dell’Accordo di Recesso, tra Unione europea e Regno Unito, che prevede il diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico.
Il documento di soggiorno elettronico è valido 5 anni (recante il titolo “carta di soggiorno”) ovvero 10 anni (recante il titolo “carta di soggiorno permanente”) nel caso sia maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).
Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico.
Per la Provincia di Vicenza il canale telematico dedicato, che consente agli interessati di prenotare l’appuntamento per la presentazione dell’istanza è: immig.quest.vi.regnounito@pecps.poliziadistato.it.
I cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio 2021, potranno presentare istanza all’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di residenza per richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico. Nel corso della procedura di rilascio del documento di soggiorno è prevista l’acquisizione dei dati biometrici. Il rilascio del documento di soggiorno non è contestuale alla presentazione della richiesta, poiché la personalizzazione dello stesso richiede alcuni giorni.
L’attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, o la relativa autocertificazione, costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura della provincia di residenza. Tuttavia, i cittadini britannici che non risultino iscritti all’anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (ad esempio un contratto di lavoro, o un certificato d’iscrizione a corso di studi), possono comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno alla Questura competente.
Per i lavoratori inglesi e ai loro familiari, non cittadini UE, che non possono dichiarare la loro residenza in Italia, si applicherà il T.U. Immigrazione D.Lgs.286/1998, quindi per l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro, sarà necessario attendere l’emanazione del decreto flussi da parte del Governo.
Al riguardo si rende noto che il Ministero, con la Nota n. 936 del 4 marzo 2021, ha aggiornato lo standard tecnico di cooperazione applicativa, assegnando lo status di lavoratore extracomunitario ai cittadini britannici.
Pertanto le informazioni da inserire nelle diverse sezioni riservate ai lavoratori non comunitari delle comunicazioni obbligatorie, in caso di assunzione di un lavoratore britannico, possono essere così riassunte:
• titolo soggiorno: Altro provvedimento;
• scadenza titolo di soggiorno (convenzionale): 31 dicembre 2099.
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