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TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: COSA CAMBIA CON IL RENTRI

Un focus su obblighi e scadenze del nuovo sistema, che va a modificare le modalità di registrazione relative a produzione trasporto e movimentazione

martedì 19 novembre 2024
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: COSA CAMBIA CON IL RENTRI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: COSA CAMBIA CON IL RENTRI

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema di tracciabilità dei rifiuti, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, come noto, va a modificare le modalità di registrazione relative a produzione trasporto e movimentazione dei rifiuti speciali.

Ricordiamo che permangono i precedenti adempimenti previsti per tutti i soggetti già obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti: saranno solo variate le modalità previste dall’introduzione del RENTRI.

I SOGGETTI INTERESSATI DAL RENTRI

Soggetti obbligati all’iscrizione Soggetti NON obbligati all’iscrizione
Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti Enti o imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi
Produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti Enti o imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi Enti o imprese dalle attività di scavo, costruzione e demolizione produttrici di rifiuti non pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti Enti o imprese con produzione di rifiuti derivanti da attività commerciali, di servizio e sanitarie 
Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per procedere all’iscrizione RENTRI è necessario registrarsi al portale dedicato https://www.rentri.gov.it/it il quale sarà attivo a partire dal 15 dicembre 2024.
L’accesso va effettuato con identità digitale (SPID, CIE, CNS) del rappresentante legale o un suo delegato. Per completare l’iscrizione è necessario procedere al pagamento dei seguenti importi per ogni unità locale:

  • diritti di segreteria CCIAA: 10,00 €
  • contributo annuo variabile a seconda della categoria di appartenenza (v. tabella sottostante)

 

CATEGORIA* TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE CONTRIBUTO ANNUALE
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e altri soggetti obbligati diversi dai produttori Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 100,00 € nell'anno di prima iscrizione
60,00 € per gli anni successivi
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 50,00 € nell'anno di prima iscrizione
30,00 € per gli anni successivi
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 15,00 € nell'anno di prima iscrizione
10,00 € per gli anni successivi

*Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO
A partire dal 13/02/2025 i modelli di registro carico e scarico e dei formulari di trasporto (FIR) cambiano radicalmente formato e aspetto.

Disposizioni invariate Le novità del RENTRI
Soggetti obbligati ed esonerati Vidimazione e tenuta dei registri in formato digitale
Tempistiche di registrazione movimenti carico e scarico Trasmissione mensile dei dati del registro carico e scarico (entro 30gg. ultima annotazione)
Obbligo di conservazione registri (3 anni dall’ultimo movimento) Modello unico di registro per detentori, intermediari, ecc.
Luogo di detenzione dei registri Possibilità di rettifica dei dati, prima della trasmissione al RENTRI


Dal 4 novembre 2024 è possibile effettuare la stampa su supporto cartaceo del nuovo formato del registro di carico e scarico dei rifiuti che potrà essere vidimato presso le Camere di Commercio.

Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI https://www.rentri.gov.it/it alla voce “supporto” e non richiede alcuna registrazione.

Gli operatori non obbligati a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare il nuovo registro cartaceo di carico e scarico presso la Camera di Commercio (CCIAA). Per farlo, dovranno utilizzare il servizio disponibile sul portale RENTRI prima di inserire la prima annotazione.

Anche dopo il 13 febbraio 2025, tali operatori continueranno a utilizzare questo metodo per la vidimazione del registro cartaceo.

FIR - FORMULARI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Il nuovo FIR prevede due copie firmate da produttore e trasportatore, come in precedenza una copia resta al produttore mentre l’altra accompagna il trasporto del rifiuto fino al destinatario, il quale alla ricezione del rifiuto firmerà ulteriore copia per accettazione e la trasmetterà al produttore.

A partire dal 13 febbraio 2025 la vidimazione dei FIR sarà in formato digitale come per i registri di carico e scarico.

A partire poi dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI dovranno utilizzare esclusivamente i FIR in formato digitale e trasmettere sempre al RENTRI i dati relativi ai rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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