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VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Chi è obbligato a farla, con quale periodicità e quali sono le sanzioni se non si è in regola

martedì 17 settembre 2024
VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA

La verifica della messa a terra è un controllo periodico, stabilito dal D.P.R. 462/01 e obbligatorio per tutte le imprese con almeno un lavoratore. L'impianto di terra è la parte dell'impianto elettrico che permette di evitare che una persona possa rimanere folgorata a causa di un guasto. È quindi estremamente importanza mantenere efficienti i dispositivi che compongono l'impianto di terra tramite periodica manutenzione.

Il D.P.R. 462/01 regolamenta le verifiche degli impianti di messa a terra nelle attività lavorative.

Chi ha l'obbligo di fare eseguire la verifica sugli impianti di messa a terra?

Come si diceva, hanno l'obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. Il “lavoratore” è definito dal D.Lgs. 81/08 come una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, svolge un'attività lavorativa all'interno di un'organizzazione pubblica o privata.

Questo si traduce nel fatto che vengano equiparati ai lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, ecc.

Periodicità delle verifiche

La periodicità delle verifiche, secondo il D.P.R. 462/01, è biennale per gli impianti in ambienti definiti “a Maggior Rischio in caso d'Incendio” (cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all'interno dell’attività).

Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico, i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d'esplosione.

Per tutte le altre attività la periodicità della verifica è quinquennale.

Chi può eseguire le verifiche secondo il D.P.R. 462/01?

Le verifiche degli impianti di messa a terra possono essere eseguite esclusivamente dalle ditte che abbiano ottenuto l'abilitazione ministeriale sottostando a precise normative, oppure da ASL e ARPA. Nessun altro soggetto può eseguire tali verifiche, nemmeno l'elettricista di fiducia.

Quale documentazione deve essere messa a disposizione del verificatore?

In occasione della verifica devono essere messi a disposizione del tecnico verificatore, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, i seguenti documenti:

  • dichiarazione di Conformità (o di Rispondenza) e allegati;
  • progetto e allegati previsti dalla Norma CEI 02 (dove richiesto dal D.M.37/08).

Come viene effettuata la verifica?

La verifica, viene eseguita in conformità alla Guida CEI 64-14 e si può riassumere con le seguenti fasi:

  • esame della documentazione;
  • esame a vista dell’impianto;
  • misure/prove elettriche (prova di continuità, misura strumentale della resistenza dell’impianto di terra, ecc.)

Quale documento viene rilasciato?

Viene rilasciato il Verbale di verifica periodica, che contiene l’esito dei controlli/misure e la data della prossima verifica.

Sanzioni

La mancata effettuazione delle verifiche può comportare, in caso di ispezione, sanzioni a carico del Datore di Lavoro disciplinate dal D.Lgs 81/2008, sia amministrative che penali.

La sanzione amministrativa si applica anche in caso di assenza dei verbali delle verifiche.

La sanzione penale interviene in caso di mancata verifica degli impianti di messa a terra, della valutazione del rischio elettrico, di assenza di protezioni dal rischio di contatto e di sovratensione.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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