• Home 
  • Notiziario Sindacale 

VISITA MEDICA PER ASSENZE SUPERIORI A 60 GIORNI

Un interpello del Ministero chiarisce: obbligatoria solo per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria

giovedì 22 febbraio 2024
VISITA MEDICA PER ASSENZE SUPERIORI A 60 GIORNI VISITA MEDICA PER ASSENZE SUPERIORI A 60 GIORNI

“Solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”. È questo, in sostanza, il contenuto della risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a un interpello (n. 1/2024) giunto in materia di sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, è stato domandato al Ministero di chiarire se un lavoratore, anche se non esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di Videoterminale), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia.

L’art. 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, afferma che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il Ministero ha risposto, quindi, confermando che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica prima della ripresa del lavoro al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Questo chiarimento dovrebbe risolvere almeno in parte le preoccupazioni dei datori di lavoro riguardo le responsabilità per l’eventuale sviluppo futuro di una malattia professionale da parte del lavoratore. Nel caso, infatti, di soggetti non sottoposti a sorveglianza sanitaria l’ultimo (e autorevole) parere spetta sempre ai medici del SSN o dell’INAIL.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE