• Home 
  • Notiziario Sindacale 

WELFARE AZIENDALE

L’INPS riepiloga le norme

lunedì 24 luglio 2023
WELFARE AZIENDALE WELFARE AZIENDALE

L’INPS, con la Circolare n. 49 del 31 maggio 2023, riepiloga il quadro normativo del welfare Aziendale.

Nello specifico, l’Istituto illustra la disciplina ai fini contributivi delle diverse tipologie di prestazioni riconducibili al welfare aziendale, anche laddove siano scelte in sostituzione di un premio detassabile.

Tra i chiarimenti più significativi forniti dall’Istituto in materia, si segnala la qualificazione dei contributi versati, su richiesta del lavoratore, alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria, in sostituzione, in tutto o in parte, di premi di risultato, quali contributi a carico datore di lavoro con conseguente assoggettamento, ai fini previdenziali, al contributo di solidarietà del 10% a carico dello stesso.

WELFARE AZIENDALE: TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Il welfare aziendale si sostanzia nell’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, finalizzati a migliorarne la vita privata e lavorativa.

Prestazioni, opere e servizi Riferimento Normativo Art. 51, c. 2, Tuir Caratteristiche per la non imponibilità fiscale e contributiva *
Servizi di trasporto Lettere d) e d-bis

- erogazione volontaria/in esecuzione di disposizioni di contratto,accordo o regolamento aziendale; in caso di rimborso di abbonamento al trasporto pubblico è necessario:
- utilizzo non episodico del mezzo;
- acquisizione e conservazione da parte del datore della documentazione che comprovi l’utilizzo coerente con le finalità di corresponsione

Opere e servizi di utilità sociale Lettera f - erogazione volontaria (limite di deducibilità del 5‰)/tramite contratti, accordi o regolamenti aziendali (integrale deducibilità dei costi);
- messi a disposizione dal datore di lavoro/da strutture esterne all’azienda (a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra il datore di lavoro e il terzo erogatore del servizio).
NB Non sono comprese le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese.
Servizi di educazione e istruzione rivolti ai familiari Lettera f-bis - erogazione diretta/tramite terzi, anche di somme di denaro/a titolo di rimborso di spese già sostenute (con acquisizione e conservazione della documentazione che comprovi un utilizzo coerente alle finalità)
Servizi di assistenza ai familiari anziani e non autosufficienti Lettera f-ter “soggetti non autosufficienti”: coloro che non siano in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.
Contributi e premi per il rischio di non autosufficienza Lettera f-quater Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati per le polizze (destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari)
- “long term care” dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza;
- “dread disease” dirette a garantire una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi.
* La non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità o a categorie di dipendenti. Ciò che rileva è la messa a disposizione, a prescindere dall’utilizzo in concreto soltanto da parte di alcuni.

 

Generalmente è ammessa l’erogazione dei benefit mediante voucher alle seguenti condizioni:

  • non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, monetizzati o ceduti a terzi;
  • devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare;
  • possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro (si veda il decreto 48/2023 per l’innalzamento della soglia).

 

NB

Il momento dell’assoggettamento a contribuzione è quello della percezione del titolo, ossia quando il benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE