Per i premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, accanto alla possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, con un’imposta sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, pari al 5% (10% fino al periodo d’imposta 2022), viene attribuita al dipendente la facoltà di scelta di ottenere questi premi anche sotto forma di welfare aziendale (denaro o prestazioni in natura), esenti da imposizione fiscale e contributiva.
In questo caso, i limiti normativi previsti sono:
Nello specifico, le somme premiali agevolate possono essere sostituite da uno o più servizi di cui all’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR: si tratta, a titolo di esempio, di rimborso dell’abbonamento del trasporto pubblico, opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto, rimborso delle spese di educazione e istruzione dei figli, ecc.
In aggiunta anche i seguenti contributi non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta, se percepiti, per scelta del dipendente, in sostituzione dei premi di risultato:
NB
A tale proposito, i contributi versati, su richiesta del lavoratore, alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato, sono da qualificare come contributi a carico del datore di lavoro e, dunque, vanno assoggettati, dal punto di vista previdenziale, al contributo di solidarietà del 10% a carico dello stesso.
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