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WELFARE AZIENDALE IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO DETASSABILI

Quali sono i limiti normativi previsti e i contributi che possono inserirsi in questa agevolazione

lunedì 25 settembre 2023
WELFARE AZIENDALE IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO DETASSABILI WELFARE AZIENDALE IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI RISULTATO DETASSABILI

Per i premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, accanto alla possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, con un’imposta sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, pari al 5% (10% fino al periodo d’imposta 2022), viene attribuita al dipendente la facoltà di scelta di ottenere questi premi anche sotto forma di welfare aziendale (denaro o prestazioni in natura), esenti da imposizione fiscale e contributiva.

In questo caso, i limiti normativi previsti sono:

  • riconoscimento della contrattazione collettiva di secondo livello (rimangono esclusi i CCNL nonché i contratti individuali) con deposito dei contratti presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 25 marzo 2016;
  • lavoratori beneficiari: titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro;
  • limite agevolabile: 3.000 euro (4.000 euro, nell’ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, nei casi ammessi). Se superato, la parte eccedente viene assoggettata.

Nello specifico, le somme premiali agevolate possono essere sostituite da uno o più servizi di cui all’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR: si tratta, a titolo di esempio, di rimborso dell’abbonamento del trasporto pubblico, opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto, rimborso delle spese di educazione e istruzione dei figli, ecc.

In aggiunta anche i seguenti contributi  non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta, se percepiti, per scelta del dipendente, in sostituzione dei premi di risultato:

  • i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza, rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini fiscali) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare);
  • i contributi di assistenza sanitaria (art. 51, c. 2, lettera a, Tuir) destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, o di accordo, o di regolamento aziendale, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR;
  • il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (art. 51, c. 2, lettera g, Tuir), anche se ricevute per un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro, in base alla relativa norma generale, dal reddito da lavoro dipendente.

NB

A tale proposito, i contributi versati, su richiesta del lavoratore, alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato, sono da qualificare come contributi a carico del datore di lavoro e, dunque, vanno assoggettati, dal punto di vista previdenziale, al contributo di solidarietà del 10% a carico dello stesso.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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