È stato pubblicato il D.Lgs n. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.
Il Decreto introduce novità a tutela dei così detti. whistleblowers, ampliando la disciplina già presente nel nostro ordinamento con la legge n. 179/2017.
Si precisa sin da subito che il suddetto Decreto è entrato in vigore lo scorso 30 marzo 2023, ma che le disposizioni ivi previste hanno effetto adecorrere dal 15 luglio 2023, o dal 17 dicembre 2023 a seconda della dimensione aziendale.
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
Viene specificatamente prevista la protezione dei whistleblowers, ossia delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenzain un contesto lavorativo pubblico o privato.
Per “violazioni” vanno intesi tutti quei comportamenti, atti od omissioni consistenti in:
CHI SONO I SOGGETTI TUTELATI IN CASO DI SEGNALAZIONE?
In caso di segnalazione vengono tutelati tutti i soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni, in qualità di:
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Inoltre, le misure di protezione si applicano anche:
- ai c.d. “facilitatori”, ovvero chi assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che siano legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Le tutele si applicano anche:
- durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
QUALI SOGGETTI SONO TENUTI AD ADOTTARE UN SISTEMA DI WHISTLEBLOWING?
L’adozione di un sistema di whistleblowing, ovvero di un canale riservato per segnalare le condotte illecite di cui si viene a conoscenza, riguarda, oltre che i soggetti del settore pubblico, altresì i soggetti del settore privato che:
- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, indipendentemente dalla natura delle loro attività;
- a prescindere dal numero di lavoratori subordinati, rientrano nell’ambito di applicazione:
DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI
Le norme del D.Lgs n. 24/2023 hanno effetto:
- a decorrere dal 15 luglio 2023, per le aziende private con più di 249 dipendenti;
- a decorrere dal 17 dicembre 2023, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.
Nel “periodo transitorio” continuano invece ad applicarsi le precedenti disposizioni:
- art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D. Lgs n. 231/2001;
- Legge n. 179/2017.
CANALI DI SEGNALAZIONE
I canali per effettuare la segnalazione sono tre: interno, esterno e pubblico.
Canali di segnalazione interna ed esterna
Il canale interno, la cui gestione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato, prevede anche un coinvolgimento dei sindacati.
Il canale esterno, attivato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), è accessibile in via residuale, rispetto al canale di segnalazione interna qualora:
Le segnalazioni. sia interne che esterne, sono effettuate in formascritta, anche con modalità informatiche (quelle esterne tramite la piattaforma informatica di ANAC), oppure in forma orale, quest’ultime attraverso linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale, o, se la persona segnalante lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato entro un termine ragionevole.
La persona addetta alla gestione del canale deve dare alla persona segnalante un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi (o, solo per il canale esterno, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi) dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.
I canali devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunquemenzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativadocumentazione.
Canale di divulgazione pubblica
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:
TUTELE
Il Decreto precisa che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione e tra le “informazioni sulle violazioni” sono compresi altresì i fondati sospetti.
In particolare, i whistleblowers non possono subire ritorsioni,tra le quali il Decreto stesso annovera:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti. Il D.Lgs prevede altresì una modifica dell’art. 4 della Legge n. 604/1966 disponendo che il licenziamento, conseguente alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del Decreto in esame, è nullo.
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Sarà onere della persona che ha compiuto l’azione ritorsiva, in caso di controversie, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
SANZIONI
L’ANAC, unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, dispone, inoltre, l’invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza all’autorità amministrativa o giudiziaria di riferimento.
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 € quando:
- da 500 a 2.500 € nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
I soggetti del settore privato prevedono, inoltre, in aggiunta al sistema disciplinare adottato, sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti.
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