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IL PUNTO SU INABILITA' CIVILE, INVALIDITA' E ACCOMPAGNAMENTO

Il doppio meccanismo di rivalutazione, i limiti di reddito, i requisiti per l'ottenimento. Informazioni e assistenza dal Patronato e dal Caaf 50&Più

martedì 08 marzo 2016

Rivalutate quest’anno solo alcune prestazioni agli invalidi civili. Il tasso provvisorio di perequazione per il 2016, rilevato dall’ISTAT, si è attestato a  -0,1% e la gran parte dei pensionati si sono dovuti accontentare di un trattamento pensionistico identico a quello percepito nel 2015. Ma c’è una particolarità: l’indice di rivalutazione non è unico.
In particolare, alle prestazioni che sono denominate “pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione ISTAT (indice delle famiglie di operai e impiegati – FOI) mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale) pari quest’anno a  +2,12%.
Va ricordato, poi, che con il decreto legge  n. 76 del 2013, è stata posta la parola fine alla querelle scoppiata tra gli invalidi e l’Inps, a seguito di un intervento della Corte di Cassazione che aveva stabilito che le prestazioni di invalidità (assegno ordinario e pensione di inabilità) dovessero esser erogate in conformità ai limiti reddituali riferiti non solo all’invalido ma anche al nucleo familiare compreso il coniuge.
Sulla questione grazie anche alla dura posizione assunta da tutte le associazioni dei pensionati, compresa la 50&Più-Confcommercio, tutto si è risolto al meglio. Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, nulla è cambiato e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

  • i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
  • i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età; 
  • i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.
  • In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:
  • il 33,33 per cento (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
  • il 46 per cento consente all’invalido di ottenere l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
  • il 74 per cento è la soglia invece per ottenere l’assegno economico mensile di assistenza. 

L’assegno di assistenza
Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99 percento,  spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità. Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a € 279,47 mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.800,38 per il 2015 e 2016).In presenza di  queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compreso gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf (nel nostro caso il 50&Più Caf che ha sede a Vicenza , in via Faccio 38), in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.La dichiarazione va inviata all’INPS entro ottobre prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.

La pensione di inabilità
Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100 per cento. L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano  più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.532,10 per il 2015 e 2016), c’è da augurarsi – come già sopra indicato – che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.

L’indennità di accompagno
Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, € pari a 512,34 mensili, viene erogato per 12 mensilità. E’ importante evidenziare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti. Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative. E’ cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata. Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro ottobre prossimo (salvo proroga).

La maggiorazione delle prestazioni
Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all’importo di euro 638,33 mensili previsto per quest’anno (già vecchio "milione" di lire).
Il diritto a tale aumento per il 2016, è subordinato ai seguenti limiti di reddito:

  • pensionato solo (non coniugato) con redditi non superiori a € 8.298,29 annui;
  • pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.298,29 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiori ad € 14.123,00 annui.
  • Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all’IRPEF ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL ecc.) e quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.)
  • In altre parole bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da:
  • casa di abitazione;
  • pensione di guerra;
  • assegno di accompagnamento;
  • trattamento di famiglia;
  • sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.

E’ opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco e del 50&Più Caaf (presenti nella sede provincale di via Faccio, 38 a Vicenza e nelle sedi mandamentali Confcommercio) i quali gratuitamente sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto previdenziale.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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