Dopo anni di mancata rivalutazione a causa del blocco (anni 2012 e 2013) e dell’inflazione negativa (2016 e 2017), le pensioni tornano a crescere ma si tratta di pochi spiccioli, da gennaio prossimo è previsto un lieve aumento dell’1,1% sull’importo attualmente in pagamento.
L’adeguamento delle pensioni al costo della vita (la perequazione automatica) indica valori assai modesti e resta sotto accusa. La proposta, già da tempo avanzata da 50&Più insieme al Cupla, di individuare un nuovo paniere (elenco delle voci già ricorrenti di spesa) per l’effettivo potere di acquisto di pensionati e cittadini con redditi non ha ancora trovato accoglimento.
La situazione è aperta assieme alla speranza di tanti pensionati che si confrontano con un sistema pensionistico iniquo per privilegi e deroghe che coesistono e resistono.
Ma vediamo cosa succede dal 2018
Minimo e trattamenti sociali.
Con l’incremento dell’1,10% il trattamento minimo sale da 501,89 a 507,41 euro al mese, seguendo un progressivo mensile di 5,52 euro.
Allo stesso modo si procede ad adeguare anche le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini in stato di bisogno.
L’assegno sociale, cioè la prestazione introdotta dalla Riforma “Dini” per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni dopo il 31 dicembre 1995, passa da 448,07 euro a 452,99 euro al mese. Mentre la pensione sociale, prevista per gli ultrasessantacinquenni che hanno raggiunto l’età prima del dicembre ’95, sale da 369,26 a 373,32 euro al mese (vedi Tab. A).
Pensione al milione
Chi ha ottenuto la maggiorazione fino ad un milione di lire al mese può contare dal 2018 su un assegno di 643,85 euro. La cifra si ricava sommando all’importo del trattamento minimo di 507,41 euro la maggiorazione di 136,44 euro prevista dalla legge n. 127/2007 che ha aumentato le pensioni basse.
La maggiorazione spetta ai pensionati meno abbienti dai 70 anni in su (60 anni se invalidi totali). Nel 2018 ne possono beneficiare coloro che hanno un reddito personale annuo non superiore a 8.389,57 euro o cumulato con quello del coniuge, se sposati, che non vada oltre 14.278,55 euro (vedi Tab. B). Si considerano tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti di Bot e altri titoli.
Nel computo rientrano le rendite Inail e gli assegni assistenziali.
Bisogna denunciare tutto tranne i redditi provenienti da:
Pensioni superiori al minimo
A fronte di detto valore positivo, va evidenziato che l’adeguamento pieno dell’inflazione viene riconosciuto solo per gli assegni pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (quest’anno pari a € 507 x 3= 1.522,00 mensili). In base al meccanismo introdotto con effetto dal 2014 (legge n. 147/2013) e prorogato fino al 2018, per gli importi superiori a 3 volte il minimo e fino a 4 viene riconosciuto il 95% dell’inflazione, oltre 4 e fino a 5 il 75%, oltre 5 e fino a 6 il 50%, oltre 6 il 45%.
A partire invece dal 2019 si dovrebbe ritornare al passato, già previsto dalle norme. Ancora oggi, infatti, la norma di riferimento che collega l’adeguamento della pensione all’inflazione è l’articolo 34 della legge 448/1998, mai abrogato . La sua applicazione è stata disposta dall’art 69 della legge 388/2000, in base alla quale la fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo veniva rivalutata in misura pari al 100% dell’inflazione; per la fascia tra 3 e 5 volte si applicava il 90%; per la fascia superiore si riconosceva il 75% dell’inflazione (v. tabella B)
In questi ultimi 18 anni di vita la perequazione, per i pensionati con importi superiori al “minimo”, è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore che ha rivisto le regole allo scopo di aggiustare i conti pubblici. Anche per il 2018, dunque, la rivalutazione si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo ad un tasso unico individuato dalla classe (o fascia) a cui appartiene la pensione (o la somma di più trattamenti).
In altre parole, una volta individuato in quale classe ricade il beneficiario (considerando tutte le pensioni di cui sia titolare), è al relativo tasso che viene applicata la rivalutazione.
Il prospetto (v. tabella C) che si riporta indica le cinque fasce di importo mensile e la relativa rivalutazione spettante per il 2018 e poi dal 2019.
Il blocco della rivalutazione
I temi del blocco delle pensioni e la riduzione dell’adeguamento del costo della vita restano la parte più grave, iniqua e dolorosa introdotta dal legislatore ed è sempre al centro del dibattito.
Dalla riforma Monti-Fornero (legge 214/2011) che ha bloccato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo, fino alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 70 del 2015) che ha dichiarato l’illegittimità della norma stessa portando il Governo ad approvare un decreto (n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015) per sanare la questione. Col c.d. bonus Poletti per gli anni 2012 e 2013 – nell’estate 2015 – c’è stata una restituzione assai parziale, mediamente meno del 12% del totale della mancata indicizzazione della perequazione.
Recentemente la Corte Costituzionale con una sentenza promulgata il 25 ottobre scorso ha deliberato legittimo il c.d. bonus Poletti.
I ricorsi, dunque sono stati respinti perchè il decreto legge 65 “non risulta irragionevole e contrario ai principi della Costituzione in quanto non lesivo del bilanciamento tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”.
È diventato questo un motivo ricorrente che mira a tutelare l’interesse generale ovvero la stabilità di bilancio dello Stato rispetto agli interessi collettivi dei pensionati.
Tale sistema di adeguamento delle pensioni non ha mai tutelato concretamente il reale potere d’acquisto dei pensionati che, negli ultimi 18 anni, ha subito oltre il 30% di perdita.
Queste misure sono decisamente impopolari e stanno comportando un duro sacrificio per i pensionati.
Sono in molti a pensare che le esigenze di contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia del bilancio dello Stato, di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, possono essere salvaguardati con una seria lotta all’evasione, agli sprechi di spesa, alla corruzione e alle tante ruberie. Il blocco e/o la riduzione del costo della vita sulle pensioni sono soluzioni (8 volte in 18 anni) non assolutamente ispirati a criteri di ragionevolezza.
È evidente che a tali inique misure nei confronti dei pensionati, si deve continuare a dare una risposta. È per questo motivo che la nostra Associazione 50&Più continuerà a intraprendere azioni in sede legislativa, senza escludere di adire ancora la sede giudiziaria e la Corte di Giustizia Europea.
TAB. A LE NUOVE CIFRE DAL 1° GENNAIO 2018 |
|
TIPO DI PENSIONE
|
IMPORTO MENSILE |
Fondo lavoratori dipendenti: - trattamenti minimi (1) |
507,41 Euro |
Gestioni speciali lavoratori autonomi: (artigiani, commercianti, coldiretti) - trattamenti minimi (1) |
507,41 Euro |
Pensioni con maggiorazione “ad un milione” (516,46 Euro) |
643,85 Euro
|
Pensioni inferiori al minimo e pensioni “supplementari” |
+ 1,1% |
Pensioni sociali (2) |
373,32 Euro |
Assegni sociali (3) |
452,99 Euro |
(1) il trattamento minimo viene riconosciuto a tutti coloro che hanno un reddito personale non superiore a € 6.596,33 l’anno se vivono da soli e di € 19.789,02 se coniugati (2) Prevista fino a dicembre 1995 (3) Prevista da gennaio 1996 in poi |
TAB. B I REQUISITI PER OTTENERE GLI AUMENTI 2018 |
|||
TIPO DI PENSIONE |
ETÀ MINIMA |
LIMITE DI REDDITO ANNUO |
|
PENSIONATO SOLO |
PENSIONATO CONIUGATO |
||
Trattamento AGO* |
70** |
8.389,57 |
14.278,55 |
Assegno/Pensione Sociale |
70 |
8.389,57 |
14.278,55 |
Invalidi civili totali, ciechi, sordomuti e pensionati invalidità Inps |
60 |
8.389,57 |
14.278,55 |
* Trattamenti dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (AGO) con importo inferiore a 643,85 Euro. * * L’età scende di un anno per ogni cinque anni di contributi versati. |
Tab C – i criteri di rivalutazione delle pensioni superiori al minimo per il 2018 e 2019 |
||
Importo pensioni
|
DALL’ANNO 2014 AL 2018*
|
DALL’ANNO 2019**
|
Fino a 3 volte il minimo INPS |
Aumento del 100%ISTAT |
Aumento del 100%ISTAT |
Oltre 3 volte e fino a 4 volte Il minimo INPS |
Aumento del 95% ISTA |
Aumento del 90% Istat |
Oltre 4 e fino a 5volte Il minimo INPS |
Aumento del 75% ISTAT |
|
Oltre 5 e fino a 6 volte Il minimo INPS |
Aumento del 50%ISTAT |
Aumento del 75%Istat |
Oltre 6 volte Il minimo INPS |
Aumento del 45% ISTAT |
*Art1 comma 483 legge n. 147 del 2013
**Art 34 legge n. 448 del 1998 con l’applicazione dell’art. 69 della Legge 388 del 2000
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.