Oltre alla stretta sull’età di accesso alla pensione, prevista sei anni fa dalla riforma “Fornero” (Legge 214/2011) e l’aumento di 4 mesi per tutti legato alla speranza di vita, nel 2017 gli uomini (dipendenti e autonomi) hanno ottenuto l’accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età, come le pubbliche dipendenti, mentre le dipendenti del settore privato hanno ottenuto questa prestazione in anticipo cioè a 65 anni e 7 mesi, le autonome invece a 66 anni e 1 mese.
Ma vediamo cosa succede da quest’anno sia per la pensione di vecchiaia che per la prestazione anticipata (ex anzianità).
Pensione di vecchiaia
Questa prestazione si consegue con almeno 20 anni di contribuzione mentre l’età pensionabile, a prescindere dal sesso e dalla condizione occupazionale, da quest’anno è uguale per tutti: 66 e 7 mesi (per i requisiti si veda Tab. A).
A partire dal 2019, il meccanismo della speranza di vita (legge 122/2012 D.M. dicembre 2014) incrementerà sia il requisito anagrafico e sia contributivo dei due accessi rispettivamente alla pensione di vecchiaia e alla prestazione anticipata con un nuovo scatto (presumibilmente di 5 mesi) che non è stato ancora stabilito con decreto del Ministero dell’Economia, visto che su questo tema resta al momento in corso un vivace dibattito politico.
Pensione anticipata (ex anzianità)
Vediamo adesso quali sono i requisiti per ottenere la pensione anticipata da quest’anno. Sempre la riforma “Fornero” del 2011, già a decorrere dal 2012 in poi, ha previsto nei confronti di coloro che maturano i requisiti per questa prestazione non più una doppia possibilità e cioè: 35 anni di contribuzione minima insieme all’età e quota oppure il solo requisito contributivo minimo di 40 anni, ma il solo requisito più elevato di contribuzione senza quote né finestre (si veda Tab. B).
Tale applicazione riguarda tutte le categorie di lavoratori che appartengono a tutti i regimi previdenziali dell’Inps (dipendenti, autonomi, ex Inpdap, ex Enpals, gestione separata ecc.).
Anche per questa prestazione vale già dal 2016 l’aumento di 4 mesi legato alla speranza di vita.
L’accredito dal 1996
Per coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita deve applicarsi al requisito anagrafico previsto dalla riforma “Fornero” (art. 24, comma 11, legge 214/2011) che già dal 2016 è di 63 anni e 7 mesi, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (si veda Tab. B – seconda possibilità: doppio requisito).
I requisiti per entrambe le prestazioni
Come già detto, per ottenere la pensione di vecchiaia è necessario avere l’età e almeno 20 anni di contributi versati. I requisiti differiscono a seconda che i richiedenti siano o meno in possesso di contributi versati alla data del 31 dicembre 1995, data questa che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime “retributivo o misto” e pensioni in regime “contributivo”.
La pensione, previa domanda dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore ha compiuto l’età di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione avviene sempre su richiesta dell’interessato, ove questa venga prodotta nel tempo dopo la maturazione dei requisiti, avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per il conseguimento della pensione, infine, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoratore autonomo.
La pensione anticipata ha la particolarità di consentirne l’accesso nel tempo prima rispetto all’età prevista per la pensione di vecchiaia, perché si basa solo sul requisito contributivo (cioè non occorre attendere un’età minima).
Anche per la pensione anticipata valgono poi gli stessi requisiti già indicati per la pensione di vecchiaia (si legga sopra).
Per ogni eventuale approfondimento sugli argomenti trattati (possibili scelte e, tra queste, le più giuste e convenienti) si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato 50&Più Enasco (nella sede provinciale di Vicenza in via Faccio 38 o nelle sedi mandamentali) che, con esperti al fine di presentare la domanda on-line all’Inps.
Tab. A LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2018 |
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Lavoratori |
Età |
Contributi |
CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
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Dipendenti privati (uomini e donne) |
66 anni e 7 mesi |
Almeno 20 anni (1) |
Dipendenti pubblici (uomini e donne) |
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Autonomi e gestione separata (uomini e donne) |
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SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
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Dipendenti privati (uomini e donne) |
66 anni e 7 mesi |
Almeno 20 anni (1) (2) |
Dipendenti pubblici (uomini e donne) |
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Autonome e gestione separata (uomini e donne) |
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Tutti |
70 anni e 7 mesi |
Almeno 5 anni (3) e (4) |
(1) si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. (2) a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari a € 429,41 mensili) (3) solo contribuzione “effettiva”, cioè solamente la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella figurativa (4) senza condizioni sull’importo della pensione |
Tab. B LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2018 |
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Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
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Unico requisito contributivo |
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Uomini |
42 anni e 10 mesi (1) (2) |
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Donne |
41 anni e 10 mesi (1) (2) |
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(1) si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. (2) La pensione non è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età. |
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Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
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Prima possibilità: unico requisito contributivo |
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Uomini |
42 anni e 10 mesi (3) (4) (5) |
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Donne |
41 anni e 10 mesi (3) (4) (5) |
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(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari (4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo) (5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento |
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Seconda possibilità: doppio requisito |
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Tutti (uomini e donne) |
Età: 63 anni e 7 mesi |
Contributi: 20 anni (6) (7) |
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(6) Solo contribuzione “effettiva”, cioè soltanto la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella figurativa (7) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012). |
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