L’articolo 7 della legge 155/1981 riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), che proseguono l’attività lavorativa nella suddetta assicurazione, trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione.
L’interessato ha, inoltre, la possibilità e facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento - sia per il primo di esso, sia per i successivi - quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso, però, è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento. Molto frequentemente, a causa delle modalità e della tempistica di versamento dei contributi per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), che presentano in corso d’anno una richiesta di supplemento di pensione, per un soggetto ancora iscritto in qualità di lavoratore autonomo, la sede Inps liquida il supplemento conteggiando la contribuzione fino alla fine dell’anno precedente a quello di decorrenza del supplemento stesso, e escludendo in prima battuta quella afferente l’anno in corso. Successivamente all’avvenuto regolare versamento della contribuzione (compreso il versamento a saldo sull’eccedenza del minimale), l’Istituto - a seguito di richiesta di parte - procede alla riliquidazione del supplemento, includendo tutta la contribuzione antecedente alla sua decorrenza L’Inps conferma che nei casi in cui la contribuzione non fosse immediatamente fruibile (contributo in eccedenza del minimale e temporanea mancanza del versamento a saldo), “il supplemento dovrà essere calcolato con la contribuzione immediatamente utilizzabile, in attesa di poterlo liquidare definitivamente al momento del pagamento dell'eventuale contribuzione a saldo o della presentazione, da parte dei richiedenti, di apposita dichiarazione di responsabilità concernente il reddito definitivo dell'anno in esame. In nessun caso si potrà rimandare il calcolo definitivo del supplemento alla presentazione di una successiva domanda di supplemento presentata alle scadenze temporali previste per legge, ma si dovrà procedere al calcolo definitivo del supplemento non appena saranno disponibili i dati reddituali necessari”.
Contributi non determinanti ai fini del diritto a pensione
Qualora i contributi per i quali non è ancora stato versato il conguaglio non siano determinanti ai fini del diritto a pensione, l’Inps procederà alla liquidazione provvisoria della pensione senza tenere conto di questi (contributi) e potrà procedere alla liquidazione definitiva del trattamento pensionistico soltanto dopo che sarà stato effettuato il versamento a saldo, o sarà stata prodotta la dichiarazione attestante che, per l’anno in questione, non sono dovuti contributi a saldo.
Contributi determinanti ai fini della liquidazione della pensione
Nei casi in cui i contributi per i quali deve essere ancora effettuato il versamento a saldo siano determinanti ai fini del diritto alla prestazione richiesta, il comportamento dell’Istituto sarà il seguente:
- liquidazione provvisoria della pensione, sulla base dei contributi versati sul minimale. In occasione della liquidazione provvisoria della pensione, la Sede deve precisare al pensionato che, nel caso in cui sia dovuta contribuzione a saldo, la successiva erogazione della prestazione sarà subordinata al pagamento del contributo relativo al reddito eccedente il minimale;
- liquidazione definitiva della pensione solo a seguito del versamento dei contributi a saldo. L’operazione di liquidazione definitiva potrà essere anticipata dall’Istituto qualora venga presentata la dichiarazione di responsabilità con la quale venga dichiarato che per l’anno in esame non sono dovuti contributi a saldo.
In evidenza
I contributi sul minimale e il contributo a conguaglio in eccedenza del mimale costituiscono un contributo unico ai fini della copertura assicurativa annuale del soggetto, anche se i relativi versamenti vengono eseguiti in tempi diversi. Pertanto, i contributi mensili non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici, ad eccezione dell'ipotesi in cui venga presentata la dichiarazione di responsabilità attestante che il reddito prodotto nell'anno precedente è inferiore al minimale previsto per l’anno di riferimento, prima del versamento del conguaglio.
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