Nei casi di eventi di maternità, verificatisi al di fuori dal rapporto di lavoro, sono riconosciuti ai fini pensionistici gli stessi diritti previsti per coloro che hanno avuto figli in attività lavorativa. Infatti è prevista la possibilità di recuperare i periodi di assenza facoltativa e di congedo parentale che avrebbero potuto usufruire se dipendenti. Mentre la contribuzione per la maternità vera e propria è riconosciuta gratuitamente, quella riferita alle assenze facoltative e al congedo parentale comporta il pagamento di un riscatto.
Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (da 2 mesi precedenti fino a 3 mesi successivi al parto) la madre ha diritto alla copertura gratuita. L'accredito gratuito del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche nel caso di figli nati fuori dall'Italia. Inoltre è da tener presente che, per i 3 mesi successivi al parto, la copertura gratuita è riconosciuta al padre lavoratore se, in quel periodo, il figlio risultava affidato in via esclusiva o se la madre risultava gravemente ammalata o deceduta. Per chi non risultava all'epoca legato da un rapporto di lavoro, è ammesso il riscatto a pagamento dei periodi di assenza facoltativa usufruibili dal personale in attività lavorativa.
Per periodi anteriori all'anno 1978 può usufruire del beneficio solo la madre fino ad un periodo massimo di 6 mesi, dopo il riposo obbligatorio post partum, per ogni figlio; mentre, per il periodo compreso tra il gennaio 1978 ed il marzo 2000, il riscatto a pagamento, sempre per un periodo massimo di 6 mesi, può essere richiesto anche dal padre in alternativa alla madre. Dall'aprile 2000 in poi, le assenze facoltative dal lavoro per l'assistenza dei figli (congedi parentali) sono diventate più lunghe e flessibili perché usufruibili entro gli 8 anni di vita del bambino. I genitori possono assentarsi complessivamente per 10 mesi (11 se il padre si assenta per più di 3 mesi). Per il genitore single il congedo ha la durata massima di 10 mesi. Con la copertura gratuita e a pagamento, il periodo massimo di recupero ai fini pensionistici è di 5 anni. I vari periodi si collocano al momento dell'evento con i benefici conseguenti alle norme dell'epoca. La contribuzione riconosciuta vale sia per il raggiungimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, che per la determinazione del suo importo.
L’accredito della contribuzione figurativa può essere effettuato:
L’onere sarà interamente a carico del richiedente e varierà in base all’età al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita.
Per tutti i periodi precedenti l’ 1.1.1996, l’onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione (art. 13 Legge 1338/62). Per i periodi dal 1.1.1996, l’onere è calcolato con le modalità suindicate se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; mentre, si applicherà un calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria. Nel Vicentino il patronato è presente nella sede provinciale di via Faccio 38 (0444 964300) e in tutte le sedi mandamentali della provincia.
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