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CESSATA ATTIVITÀ: NOVITÀ SULL’INDENNIZZO

Spetta anche a chi ha chiuso definitivamente l’attività commerciale nello scorso biennio. I requisiti per ottenerlo e l’assistenza del Patronato 50&Più

martedì 19 novembre 2019
Fonte: 50&PIÙ Nazionale

La legge 145/2018 (finanziaria 2018) aveva negato il riconoscimento dell’indennizzo per cessata attività commerciale a coloro che avevano chiuso l'attività nel periodo compreso tra la scadenza dell'ultima proroga dell'indennizzo (31 dicembre 2016) e quello della stabilizzazione della misura avvenuta dal 1° gennaio 2019. Su questa problematica, che aveva dato vita ad un movimento di protesta da parte degli esercenti che si ritenevano ingiustamente esclusi e discriminati, è stato posto rimedio.

Infatti, l’art.11-ter del decreto-legge 101/2019, introdotto dalla Legge di Conversione del 2.11.2019, n. 28, ha esteso l’indennizzo per cessata attività commerciale nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 dei requisiti:
• più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni di età se donne;
iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Inps.

Chi sono i destinatari dell’Indennizzo e quali sono i requisiti per poterlo percepire
1. Titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. Titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
3. Titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
4. Agenti e rappresentanti di commercio.

Restano esclusi dall'indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso, salvo che l'attività sia prestata congiuntamente ad un'attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza. Pertanto, possono beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile;
Sono esclusi anche gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); 
E poi gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.

L’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata; pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.

Requisiti soggettivi
Per conseguire l'indennizzo, al momento della domanda amministrativa occorre possedere i seguenti requisiti:
1. Avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
2. Essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps;
3. Aver cessato definitivamente l'attività commerciale;
4. Aver riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero entrambe nel caso di attività abbinata.

Oltre ai requisiti sopra indicati, il titolare dell'attività deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

L'indennizzo, che spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (cioè sino al compimento dei 67 anni), è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. La violazione di questa condizione comporta la decadenza dalla prestazione con impossibilità di ripristinare l'erogazione dell'indennizzo anche qualora venga rimossa la causa ostativa.

Non costituisce invece causa di incompatibilità la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice.

L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ed in particolare:
Pensione "Quota100"
Pensione Anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi le donne),
• Assegno Ordinario di Invalidità / Pensione di Inabilità
• Assegno Sociale. Tuttavia, il diritto all'Assegno Sociale è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri – salvo alcune esclusioni, tra cui non compaiono gli indennizzi – o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Ne deriva che, per il 2019, la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.954,00 euro).

Per qualsiasi problematica relativa a questo argomento, o per altre questioni di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie negli uffici provinciali di via Faccio 38 a Vicenza (tel. 0444 964300) e negli uffici mandamentali Confcommercio.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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