Non se n’è parlato molto, ma in verità questa norma è destinata ad avere, in prospettiva, un certo impatto un po’ in tutto il mondo delle imprese e non solo quelle direttamente interessate dagli obblighi di legge. Stiamo parlando del Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024), di recepimento della Direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità CSRD ovvero la Corporate Sostenibility Reporting Directive.
Il decreto italiano di recepimento della Direttiva contiene importanti novità che riguardano le informazioni da inserire nel bilancio di esercizio che comprenderanno non solo quelle finanziarie, ma anche le informazioni di sostenibilità concernenti gli impatti, i rischi e le opportunità legate ai temi ESG (Environment, Social, Governance). In particolare, viene ampliato il perimetro di obbligatorietà di chi deve realizzare il rendiconto di sostenibilità aziendale, che ora comprende le imprese con un volume d’affari di oltre 50 milioni di euro, un attivo di oltre 25 milioni di euro ed oltre 250 dipendenti.
L’obiettivo è quello di migliorare la trasparenza verso gli stakeholders, promuovendo pratiche aziendali sostenibili attraverso l’obbligo di fornire informazioni qualitative e quantitative necessarie alla comprensione dell’impatto che l’impresa ha sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa e sui suoi risultati.
Soggetti obbligati e tempi di applicazione
La CSRD si applica progressivamente ad una ampia platea di imprese. Dal 1° gennaio 2024 ha interessato le imprese quotate in borsa, che superano almeno due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro (rispetto ai precedenti 20 milioni della Non Financial Disclosure Regulation recepita dal D.Lgs 254/2016); ricavi netti superiori a 50 milioni di euro (rispetto ai 40 milioni della NFDR); oltre 500 dipendenti.
Dal 1° gennaio 2025, come si diceva, si applica alle imprese, anche non quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro; ricavi netti superiori a 50 milioni di euro; oltre 250 dipendenti. Dunque stiamo parlando di un numero consistente di imprese. Successivamente, l’applicazione sarà estesa, dal 1° gennaio 2026, alle PMI quotate che comprendono quelle con fatturato superiore a 900.000 euro, attivo superiore a 450.000 euro e oltre 50 dipendenti e, dal 1° gennaio 2028, riguarderà anche le imprese di Paesi terzi (extra UE) che generano ricavi nel territorio dell’Unione superiori a 150 milioni di euro.
Chiaro che anche le imprese inserite nella filiera, ovvero nella catena del valore, di quelle obbligate per legge si ritroveranno in qualche modo coinvolte nel fornire determinate informazioni e garanzie ai loro clienti tenuti alla compilazione del Report. La stessa norma prevede infatti di valutare gli impatti non solo dell’azienda direttamente obbligata, ma anche della catena di fornitura. Ciò significa che anche se non c’è un’imposizione per legge, capire quali sono i fattori da tenere monitorati nella propria azienda per poter rispondere ad eventuali richieste è da tenere in forte considerazione.
La CSRD introduce molteplici obblighi di rendicontazione, da includere in una apposita sezione della relazione sulla gestione, necessari alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie a comprendere il modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
In particolare, occorre includere:
Oltre alle tante informazioni richieste, una importante innovazione risiede nella necessità di coerenza tra informazioni finanziarie e informazioni di sostenibilità.
La rendicontazione di sostenibilità è soggetta ad una specifica attestazione che può essere affidata allo stesso revisore legale o società di revisione del “bilancio di esercizio” o un diverso revisore legale o società di revisione. Nella prima fase di applicazione della norma le conclusioni del revisore dovranno essere espresse sulla base di un livello di sicurezza assimilato alla “limited assurance”, mentre è prevista una evoluzione alla forma della “reasonable assurance”, la stessa prevista per il “bilancio di esercizio”, non appena la Commissione Europea avrà adottato degli specifici atti delegati.
Nonostante l’obiettivo del provvedimento sia quello di assoggettare direttamente agli obblighi di rendicontazione le imprese di dimensioni più rilevanti, potrebbero esservi dunque impatti riflessi anche su gran parte delle imprese di minore dimensione. Inoltre, anche gli istituti di credito, a loro volta obbligati a fornire informazioni sulla sostenibilità, potrebbero richiedere informazioni alle imprese loro clienti, a prescindere dal loro livello dimensionale.
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