INTERVALLI PIU' BREVI TRA CONTRATTI A TERMINE ANCHE NEL COMMERCIO
La successione è fissata in 20 giorni per contratti di durata fino a sei mesi e in 30 giorni per quelli di durata superiore a sei mesi
mercoledì 20 febbraio 2013
Anche per le imprese del settore commercio si riducono gli intervalli di tempo tra due contratti a tempo determinato siglati con lo stesso lavoratore. Dopo quanto avvenuto nel turismo (
vedi articolo correlato), è stato infatti siglato un accordo tra Confcommercio nazionale e le organizzazioni sindacali più rappresentative (datato 19 dicembre 2012) che riguarda la successione di queste tipologie contrattuali nel settore terziario, distribuzione e servizi. Ora, dunque, l’intervallo di tempo tra un contratto a termine e il successivo è fissata in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a sei mesi e in 30 giorni per i contratti di durata superiore a sei mesi (in tutte le fattispecie che rientrano nei casi di legittima apposizione del termine).
Va ricordato a tale proposito che recentemente la materia era stata oggetto di riforma, in particolare con la legge n. 92/2012 (riforma “Fornero”), che aveva elevato a 60 e 90 i giorni l’intervallo di tempo da rispettare. Successivamente, però, in sede di conversione del decreto legge n. 83/2012, è stato approvato l’articolo 46-bis, ai sensi del quale la durata dell’intervallo è stata ridotta a 20 e 30 giorni in una serie di ipotesi, tra cui i casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Proprio in attuazione di tale delega, a seguito anche dei chiarimenti intervenuti con una circolare del Ministero del Lavoro (n. 27/2012), è stato sottoscritto l’accordo nazionale che ha consentito di applicare, anche nel commercio, la riduzione dei termini.
Per qualsiasi ulteriore informazione è a disposizione l’Ufficio sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).
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