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LIBRETTI SANITARI, CAMBIA L’OBBLIGO DI FORMAZIONE

Una nuova legge regionale “semplifica” la norma, creando però confusione tra gli operatori sulle modalità di istruzione degli addetti

lunedì 15 aprile 2013
Ben vengano le semplificazioni, purché siano veramente tali, vale a dire mettano le imprese nelle condizioni di risparmiare tempo e denaro e soprattutto non generino confusione negli addetti ai lavori, esponendoli a possibili sanzioni. Un principio, questo, che purtroppo non è stato rispettato nella legge della Regione Veneto (art. 5 L.R. 2 del 19.03.2013) relativo alla formazione obbligatoria sostitutiva del Libretto Sanitario, che rischia di trasformarsi in un boomerang per le aziende se non vengono immediatamente chiariti alcuni aspetti.
Cosa stabilisce, infatti, la nuova norma? In sostanza, la Legge Regionale consentirebbe anche al datore di lavoro o a un suo incaricato-responsabile (interno o esterno all’azienda) la possibilità di impartire, direttamente agli addetti, la formazione in materia di igiene sugli alimenti prevista in sostituzione al rilascio del libretto igienico sanitario.  La norma non ne chiarisce tuttavia con precisione i termini e le caratteristiche, omettendo inoltre di definire eventuali requisiti dei formatori. L’unico aspetto che sembra chiaro è che la norma “liberalizza” le modalità con cui si istruiscono gli addetti.
La formazione sostitutiva del rilascio del libretto igienico sanitario resta però obbligatoria, come pure risulta indispensabile quella prevista da una norma comunitaria (il Regolamento 852/2004) secondo la quale gli addetti alla manipolazione devono ricevere un adeguato addestramento in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività svolta. E questo non è un aspetto di poco conto, perché il mancato assolvimento degli obblighi formativi può essere oggetto di sanzione amministrativa non solo pecuniaria. Si rischiano, infatti, multe che vanno dalla poche decine di euro previste dalla vecchia disciplina sanitaria del 1962 alle migliaia di euro in virtù dell’obbligo comunitario; ma si può arrivare anche alla chiusura forzata dell’attività per alcuni giorni, qualora a non essere attuata sia la formazione del personale dipendente.
Il problema sta proprio qui, perché in caso di controlli da parte delle Ulss competenti non si sa ancora come il datore di lavoro possa dimostrare di aver espletato gli obblighi di formazione, qualora abbia scelto di realizzarla al proprio interno e non frequentando i consueti specifici corsi (che a questo punto diventano volontari).
Proprio per questo motivo, Confcommercio Vicenza ha inviato due quesiti alle Ulss competenti e alla Regione (tramite la Confederazione) affinché siano chiarite le caratteristiche che deve possedere la “formazione impartita dal datore di lavoro” (ad esempio la tipologia formativa e la qualifica del formatore) ed in quale modo lo stesso debba dimostrare, alla luce anche dei ricorrenti controlli da parte delle autorità di vigilanza preposte, di aver impartito e svolto, nel rispetto dei dettami di legge, gli obblighi formativi.
L’auspicio è che questa risposta arrivi quanto prima per non lasciare le aziende in un pericoloso “limbo”. Nel frattempo il consiglio è quello di valutare attentamente se far frequentare i consueti corsi sostitutivi, che vengono comunque organizzati, o attuare una propria procedura formativa interna che però non ha ancora alcun riferimento normativo sul quale basarsi. In tal senso, per maggiori informazioni, l’invito è quello di contattare l’Ufficio commercio interno dell’Associazione (tel. 0444 964300).


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