lunedì 19 agosto 2013
Per chi ha perso il lavoro e vuole avviare una propria attività autonoma oggi vi è un aiuto in più. Ad inizio giugno, infatti, è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (del 29 marzo 2013) che regolamenta l’erogazione in unica soluzione dell’indennità Aspi e Mini Aspi.
Nella pratica il provvedimento attua la disposizione già contenuta nell’art. 2 comma 19 della legge di Riforma del lavoro (legge 92/2012) che prevede, per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e beneficiano dell’indennità mensile Aspi e mini Aspi , la possibilità di ottenere la liquidazione in una unica soluzione le restanti indennità mensili non ancor percepite, nel caso in cui il soggetto beneficiario voglia intraprendere le seguenti attività:
• Attività di lavoro autonomo:
• Aver costituito una piccola impresa
• Associati in una cooperativa
I fondi messi a disposizione per il finanziamento della prestazione non potranno in ogni caso superare l’importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013/2014/2015.
I soggetti, che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione ( Aspi o Mini aspi ) devono trasmettere la domanda telematicamente all’Inps, all’interno della quale vi è l’indicazione del tipo di attività che si intende intraprendere. La domanda dovrà altresì essere corredata della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività indicate dal decreto ministeriale.
Pertanto, qualora sia richiesta, per l’esercizio di tale attività, l’iscrizione ad albi professionali o di categoria tutto ciò dovrà essere documentato.
Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa , dovrà essere prodotta la documentazione per l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale , competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
E’ comunque importante evidenziare che, nei casi di soggetto percettore dell’indennità Aspi o mini Aspi che costituisce o si associa ad una cooperativa ed il rapporto che si instaura con la stessa è un rapporto di lavoro subordinato , la liquidazione in unica soluzione dell’Aspi o della mini Aspi sarà di competenza della cooperativa ed il lavoratore la dovrà conferire ad incremento del capitale sociale della cooperativa a cui appartiene.
La domanda trasmessa per via telematica all’Inps dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di inizio attività di lavoro autonomo o dell’associazione in cooperativa e non sarà possibile trasmetterla dopo la scadenza del periodo di fruizione dell’Aspi o mini Aspi).
Nei casi in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, tale indennità dovrà essere restituita all’istituto di previdenza.
Il lavoratore pertanto dovrà, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività da dipendente, dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’Inps che ha liquidato l’anticipazione in unica soluzione dell’Aspi o mini Aspi.
Data la complessità della normativa e degli adempimenti da osservare, un valido supporto ai lavoratori è fornito dal Patronato 50&Più presente nella sede di Vicenza e nelle sedi provinciali di Noventa Vicentina, Lonigo, Marostica, Arzignano, Valdagno, Bassano del Grappa, Schio, Thiene. Per qualsiasi ulteriore informazione sono a disposizione gli esperti del Patronato, che possono essere contattati al n. 0444 964300.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.