mercoledì 11 settembre 2013
Novità per quanto riguarda la normativa sul lavoro. Dallo scorso 23 agosto (fatte salve specifiche decorrenze), è infatti in vigore la legge 99/2013, che ha convertito un precedente decreto accogliendo anche alcune importanti indicazioni della Confederazione nazionale.
Eccone, in estrema sintesi, i contenuti. Per le aziende associate che desiderassero maggiori informazioni, è a disposizione l’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).
MODIFICHE ALLA “RIFORMA FORNERO” Tra i più importanti interventi contenuti nella legge di conversione, meritano un approfondimento le modifiche alla “Riforma Fornero” (legge n. 92/2012).
Contratto a tempo determinato. Viene specificato che la durata massima di 12 mesi del primo contratto a termine acausale è comprensiva dell'eventuale proroga (non consentita nella disciplina introdotta dalla Legge n. 92/2012). Inoltre, viene chiarito che, nei casi di attività stagionali ovvero nelle altre ipotesi individuate dai contratti collettivi, non si applica la conversione a tempo indeterminato né in caso di mancato rispetto degli intervalli tra un contratto e l'altro, né se stipulati senza soluzione di continuità.
Infine, si specifica che alle assunzioni a termine dei lavoratori in mobilità, pur essendo escluse dalla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 368/2001, si applicano comunque le disposizioni in materia di principio di non discriminazione e sui criteri di computo.
Lavoro intermittente. Nell'ambito delle modifiche apportate alla disciplina del lavoro intermittente, nel confermare il limite temporale di 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio (prevista dal DL 76/2013), con la legge di conversione, è stata introdotta, grazie all’intervento della Fipe nazionale, una eccezione (“regime speciale”) all’applicazione del limite legale all’utilizzo del lavoro a chiamata al settore dei pubblici esercizi.
Pertanto, tale limite di durata massima non si applica ai contratti di lavoro intermittente stipulati nei settori del Turismo, dei Pubblici esercizi e dello spettacolo.
Per quanto riguarda le sanzioni previste in caso di violazione agli obblighi di comunicazione della chiamata del lavoratore, è stata soppressa la disposizione che escludeva l’applicabilità della sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro) per mancata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro in quelle fattispecie in cui la volontà di non occultare la prestazione intermittente emergesse dagli adempimenti contributivi precedentemente assolti.
Lavoro a progetto. Trovano conferma le norme originarie del decreto, che sono intervenute sui requisiti e sulla forma del contratto di lavoro a progetto; tuttavia, in sede di conversione, sono state introdotte alcune novità in merito alla proroga automatica dei contratti che hanno per oggetto un’attività di ricerca scientifica (quando questa venga ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo). Infine viene chiarito che, in deroga alla disciplina ordinaria, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sia per le attività di vendita di beni sia per le attività di servizi attraverso call center "outbound".
Associazione in partecipazione. La novità più importante riguarda la possibilità di regolarizzare gli associati in partecipazione attraverso la stipulazione, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 30 settembre 2013 con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di specifici contratti collettivi che prevedano l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, di soggetti con cui è stato precedentemente stipulato un contratto di associazione in partecipazione.
Sospensione dello stato di disoccupazione. Si prevede che la sospensione dello stato di disoccupazione avviene in caso di lavoro subordinato fino a sei mesi e non più in caso di durata inferiore a sei mesi.
INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE E’ stato eliminato ogni riferimento al carattere temporaneo e straordinario (fino al 31 dicembre 2015) delle misure per favorire l'occupazione giovanile, in materia di apprendistato e tirocini unitamente al riferimento specifico alle piccole e medie imprese.
Viene inoltre specificato che i datori di lavoro che abbiano sedi dislocate su più regioni del territorio nazionale per l'attivazione di tirocini possono far riferimento alla normativa regionale della regione in cui vi è la sede legale dell'impresa e possono procedere anche all'accentramento della comunicazione.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.