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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, NUOVI CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO

Stanziati 2 milioni di euro a fondo perduto per interventi finalizzati all'adozione o al miglioramento dei sistemi di gestione

giovedì 19 settembre 2013

La Regione Veneto ha approvato una nuova iniziativa di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede l’attribuzione alle imprese di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 2 milioni di euro. Le risorse saranno assegnate per interventi finalizzati all’adozione o al miglioramento dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). Il riferimento normativo di tale iniziativa è la DGR n. 1233 relativa al nuovo "BANDO SGSL 2013 - 2014 Concorso per l’attribuzione di contributi alle Aziende per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro", pubblicata nel BUR n. 68 del 09/08/2013.

Gli stanziamenti dalla Regione Veneto sono suddivisi in 2 quote:

  • 70% riservati ad aziende sino a 50 addetti
  • 30% riservati ad aziende con più di 50 addetti.


Il contributo regionale assegnabile a ciascun intervento aziendale è pari al totale delle spese, rendicontate e documentate, sostenute per l’attuazione dello stesso, per un massimo di 4mila euro, per le aziende fino a 50 addetti, e di  7.500 euro per le aziende con più di 50 addetti.


Le spese finanziabili sono le seguenti:

  1. Spese per attività realizzate con personale interno (ad esempio costo orario del personale interno per la progettazione/stesura delle procedure; informazione; formazione).
  2. Spese per acquisto beni e/o servizi sostenuti direttamente dall’azienda (ad esempio software dedicati al funzionamento dei sistemi di gestione della sicurezza, utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; noleggio attrezzature per attività didattica; produzione di elaborati cartacei; ecc.)
  3. Spese per attività di consulenza e/o docenza  esterna (che non potranno superare il 50% della somma tra i precedenti punti a e b)
  4. Sono escluse dal contributo regionale le spese relative a :
  5. Interventi di qualsiasi tipo resi obbligatori da leggi comunitarie, nazionali e regionali (ad esempio collaborazioni esterne in ambito della Valutazione dei Rischi; interventi di adeguamento delle attrezzature; manutenzione degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; acquisto o utilizzo di dispositivi di sicurezza tipo estintori, DPI; interventi di formazione non inerenti il sistema di gestione della sicurezza tipo Primo Soccorso, Antincendio; ecc.).
  6. Progetti già realizzati e conclusi alla data di apertura del bando.

Presentazione della domanda.

A pena di irricevibilità, le richieste possono essere presentate  dal 2 settembre 2013 ed entro e non oltre il 19/10/2013, quindi in un arco di tempo di 47 giorni. La graduatoria viene stabilita in base al settore economico di appartenenza (rif. Codice ATECO) e al tasso infortunistico, oltre ad altri criteri tra i quali la  data di spedizione, che non costituirà criterio primario di precedenza per la formazione delle graduatorie delle aziende ammesse.


Che cos’è un SGSL

La sigla SGSL è un’abbreviazione utilizzata per indicare il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro. Si tratta di un sistema aziendale che attraverso specifiche modalità organizzative garantisce:

  • la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e, in genere, tutte le persone che possono ruotare attorno all'azienda (clienti, fornitori, etc.);
  • l'aumento dell'efficienza dell'impresa;
  • il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la massima facilità nel poter produrre tutta la documentazione richiesta dalle nuove norme.


Il SGSL viene adottato dalle società per evitare le pesanti sanzioni previste dalla cosiddetta “Legge 231” (D.Lgs. 231/2001) relativa alla “Responsabilità di impresa”.
Cosa sono la “Legge 231/2001” e la “Responsabilità di Impresa”. Attraverso la “Legge 231” per la prima volta, nel caso di verificarsi di determinati  reati, elencati nella legge stessa, la società/persona giuridica in quanto tale viene chiamata a rispondere direttamente e penalmente del reato.  
In sostanza, prima della “Legge 231”, nel caso di violazioni commesse nell’interesse di società o persone giuridiche, era sempre chiamato a rispondere l’autore del reato, da intendersi come individuo/persona fisica. In altri termini la società (Snc, Sas, Srl, Spa), in quanto tale, non subiva alcun procedimento penale  e non ricopriva mai la veste di indagato o imputato e conseguentemente non subiva alcuna condanna penale.
Così, ad esempio, prima della Legge 231 nel caso in cui in azienda si fosse verificato un infortunio che cagionava la morte o lesioni gravi al lavoratore (ad esempio una invalidità permanente), al di là delle questioni risarcitorie, il relativo procedimento penale e la successiva condanna si aprivano a carico del legale rappresentante della società e/o dell’autore materiale del reato. L’azienda, in quanto tale, non subiva alcun procedimento penale con relativa sentenza di condanna.
Con la “Legge 231”, invece, gli Enti, comprese pertanto le società, sono responsabili in quanto tali, con relativa applicazione alle stesse di specifiche sanzioni,  per una serie di reati (espressamente elencati nella norma - si veda la tabella n. 1 da scaricare nel link a fondo pagina) commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti, sia da persone che rivestono funzioni ai vertici aziendali, sia da soggetti che non ricoprono posizioni apicali.
Ciò significa, tornando all’esempio precedente, dopo la 231 nel caso di infortunio mortale o con gravi lesioni verificatosi in azienda, al di là delle questioni risarcitorie, il relativo procedimento penale, e la conseguente eventuale condanna, riguardano non solo la persona fisica (legale rappresentante della società e/o autore materiali  dell’illecito), ma anche la società stessa.
In sostanza la “Legge 231” aggiunge alla responsabilità della persone fisica, che ha realizzato il reato, la responsabilità degli Enti (società, persone giuridiche,  associazioni anche prive di personalità giuridica)  per reati commessi in Italia e all’estero da persone fisiche che operano per la società. Con la 231 pertanto si parla di responsabilità amministrativa/penale delle società, alla quale vengono applicate specifiche e pesanti sanzioni di importi rilevanti,  da un minimo di 25.800 euro ad un massimo 1.549.000 euro, salvo riduzioni,  compreso il blocco dell’attività (per le sanzioni si veda la tabella n. 2 da scaricare nel link a fondo pagina).
L’unico modo con cui la società può sottrarsi a tali ingenti sanzioni, ed essere pertanto sollevata dalla responsabilità penale/amministrativa, è quello di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Sistema aziendale (SGSL) tramite l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo (si veda la tabella n. 3 da scaricare nel link a fondo pagina) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.  In particolare, la società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova: di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001; di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello 231;  che il dipendente, nella realizzazione del reato, ha aggirato in modo fraudolento il modello aziendale di organizzazione e di gestione.


Per informazioni relative al Bando della Regione Veneto, per la modulistica e, più in generale, per informazioni e/o consulenza relativi alla sicurezza sul lavoro, alla “Legge 231” ed alla responsabilità di impresa, compresa la realizzazione di Sistemi di Gestione SGSL), Modelli organizzativi (MOG), attivazione Organismo di controllo (ODV) è a disposizione l’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).



ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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