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LEGGE DI STABILITA': LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

In sintesi, i provvedimenti sul Fisco introdotti dalla normativa: dall'Ace (Aiuto alla Crescita Economica) alla deduzione Irap, fino alle imposte sugli immobili

martedì 31 dicembre 2013
L'aula del Senato, dove è stato dato il via libera definitivo alla norma L'aula del Senato, dove è stato dato il via libera definitivo alla norma

Il Parlamento ha dato nei giorni scorsi il via libera alla nuova legge di Stabilità che presenta, tra i numerosi provvedimenti introdotti, anche  molte novità  sul fronte del Fisco. Vediamo da vicine, in estrema sintesi, quelle di maggiore interesse per gli imprenditori del Terziario.


Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente (comma 76)
Vengono incrementate le detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, sia per i redditi fino ad 8.000 euro che per quelli superiori a 8.000 euro e fino a 55.000 euro.
 
Deduzione Irap per nuovi assunti (comma 80)
E’ stato disposto che, a decorrere dal 2014, per le imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, sarà deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione spetterà per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi.
La deduzione decadrà se nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulterà inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta.
La disposizione precisa che l'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nelle ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

ACE - Aiuto alla Crescita Economica (commi 85 e 86)
Con lo scopo di stimolare la patrimonializzazione delle imprese, per gli anni 2014, 2015 e 2016, è stata incrementato dall'attuale 3%, rispettivamente, al 4%, 4,5% e 4,75%, il rendimento nozionale deducibile del capitale investito nell'azienda ai fini dell'ACE.
La norma precisa che i soggetti che beneficiano di tale deduzione dovranno determinare l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015, utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

Proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici (comma 87)
E' stata confermata la proroga delle misure agevolative relative alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Va ricordato che per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, la detrazione è prevista nella misura:
a)  del 65%, per le spese sostenute nell'anno 2014;
b)  del 50%, per le spese sostenute nell'anno 2015.
Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono stabilite nella misura:
a)  del 65%, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
b)  del 50%, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 e fino al primo semestre 2016.
Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, le detrazioni sono previste nella misura:
a)  del 50%, per le spese sostenute nel 2014;
b)  del 40%, per le spese sostenute nel 2015.
Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, le detrazioni sono stabilite nella misura:
a)  del 65%, per le spese sostenute nel 2014;
b)  del 50%, per le spese sostenute nel 2015.
Per i soggetti che usufruiscono delle predette detrazioni per ristrutturazioni edilizie viene, inoltre, prorogata per l'anno 2014, la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto (commi 101 e 102)
Viene riproposto, come già nella legge di stabilità 2013, la riapertura dei termini entro cui dare corso alla rivalutazione dei terreni agricoli e di quelli edificabili, inclusi quelli lottizzati.
In specie, sarà possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014. Sull'importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2014.
Le maggiori entrate dovute alla riapertura dei termini sono destinate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Modifiche alla disciplina della deducibilità dei canoni leasing (commi 107 e 108)
La modifica interviene, con effetto dai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, sia sull'art. 54 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro autonomo), sia sull'art. 102 del medesimo TUIR (reddito di impresa).
Con riferimento al reddito di lavoro autonomo, viene prevista la deducibilità dei canoni leasing immobiliare in un periodo non inferiore a 12 anni.
Con riferimento al reddito di impresa, viene modificato il periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing dei beni mobili strumentali: la misura del predetto periodo viene modificata dai due terzi alla metà del periodo di ammortamento fiscale. Inoltre, in caso di beni immobili, la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.

Utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (commi da 112 a 116)
Viene modificata, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disciplina sull'utilizzo del credito di imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all'art. 2, comma 55, del D.L. n. 225 del 2010.
In particolare, nell'ipotesi in cui sia evidenziata in bilancio una perdita d'esercizio, sono convertite in credito d'imposta le attività per imposte anticipate, iscritte nel bilancio stesso, derivanti non più solo da svalutazioni di crediti, ma anche:
•    da perdite su crediti;
•    da rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'Irap, ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c-bis) e 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 446 del 1997.
Inoltre, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione Irap emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata in crediti di imposta.

Oli lubrificanti ed accisa su alcool (comma 429)
Come noto, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 91 del 2013, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve essere determinato l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo. Tale determinazione deve ora adottarsi entro il 20 aprile 2014, anziché il 30 novembre 2013. Inoltre l'incremento deve decorrere dal 1° maggio 2014, anziché dal 1° gennaio 2014 e in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 33 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni euro per l'anno 2015, anziché euro 50 milioni annui a partire dal 2014.

Aumento aliquote dell'accisa sulla benzina con piombo, sul gasolio usato come carburante (comma 430)
Viene previsto un aumento, da adottarsi mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 dicembre 2016, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, delle aliquote dell'accisa sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

Riordino della tassazione immobiliare (commi 440 e 441)
Viene prevista, dal 2014, la sostituzione dell'IMU con la IUC (imposta unica comunale). La nuova imposta si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Al riguardo, si ricorda che il disegno di legge approvato dal Governo prevedeva l'istituzione, in tutti i Comuni, di un tributo sui servizi comunali ("TRISE"), composto da TARI e TASI.

TASI (commi da 470 a 487)
In particolare, con il passaggio alla IUC, per ciò che concerne la TASI, il presupposto impositivo consiste sempre nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualunque titolo adibiti (escluse le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva).
Circa la base imponibile, essa sarà la medesima dell'IMU, determinata ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
L'aliquota base della TASI è fissata all'1 per mille ma il Comune può, con deliberazione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ridurla fino all'azzeramento o determinarla, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (10,6 per mille).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima TASI non può eccedere l'aliquota di base TASI, pari all'1 per mille.
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Nel disegno di legge licenziato dal Governo, tale previsione era stabilita solo con riferimento all'aliquota massima dell'abitazione principale.
Ancora, con regolamento, il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni in alcuni specifici casi, tra cui i fabbricati rurali a uso abitativo, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, abitazioni con un unico occupante.
Viene infine, differito, dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della così detta "mini-IMU" introdotta a seguito dell'abolizione della seconda rata dell'IMU sulle abitazioni principali. Ai sensi del c. 1, art. 5, del D.L. n. 133 del 2013, infatti, i contribuenti titolari tali immobili sono tenuti a pagare, il 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota e le detrazioni deliberate dal comune per il 2013 e l'IMU calcolata con l'aliquota di base del 4 per mille e relative detrazioni di base.
I soggetti passivi della IUC dovranno presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche dei dati.
Il versamento della IUC è effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabilite dai Comuni, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

IMU (commi da 505 a 515)
Viene confermato che, a decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, eccetto le unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Viene, poi, ridotto il moltiplicatore previsto ai fini IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75. Inoltre, viene prevista l'esenzione ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Viene confermata, rispetto disegno di legge originario, anche la disposizione in base alla quale, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è possibile dedurre dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni il 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione e per natura). Indeducibile, infine, l'IMU ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell'immobile. Solo per il 2013 la percentuale di deducibilità è pari al 30%
I Comuni, inoltre, hanno a disposizione un fondo da 1,5 miliardi per introdurre detrazioni alla nuova imposta, ossia 500 milioni in più rispetto all'importo di un miliardo inizialmente previsto.
Viene, inoltre, previsto che gli enti non commerciali presentino la dichiarazione, ai fini IMU, relativa al 2012 e 2013, esclusivamente in via telematica. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato esclusivamente mediante mod. F24, in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, debbono essere versate rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre; mentre la terza deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Il versamento, infine, deve essere effettuato con compensazione di eventuali crediti, vantati nei confronti dello stesso comune a cui versare l'imposta, risultanti da dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Misure di contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative (commi 31-bis e 31-ter)
Al fine di assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative vengono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio.
Inoltre, viene previsto l'obbligo che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative saranno corrisposti, a prescindere dal loro importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e garantiscano la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

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