La legge impone ai datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti di assumere un numero di soggetti disabili variabile (così detta quota di riserva) in funzione del numero di lavoratori che risultano in forza in azienda.
In particolare, il numero delle assunzioni obbligatorie è il seguente:
Lavoratori computabili Assunzioni obbligatorie
da 15 a 35 1
da 36 a 50 2
oltre 50 7% dei lavoratori occupati
Con specifico riferimento alle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, fino al 31 dicembre 2017 trova applicazione un particolare regime di favore, in base al quale l’obbligo di assunzione del disabile insorge solo in caso di una nuova assunzione, intendendo per tale quella che risulta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio” e che, pertanto, realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale.
Pertanto, ad esempio, se un’azienda occupa 15 dipendenti computabili, l’obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede all’assunzione del 16° dipendente computabile.
LA NOVITÀ
Le cose sono cambiate da gennaio 2018: a seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 68/1999 dall’art. 3 del D.Lgs n. 151/2015, l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili non è più subordinata, per i tali datori di lavoro (vale a dire coloro che occupano da 15 a 35 dipendenti), all’effettuazione di una “nuova assunzione”.
Ne consegue che l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili sorgerà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili.
Esempio: se un’azienda occupa 14 dipendenti computabili, l’obbligo di assumere un disabile sorge al momento in cui si procede all’assunzione del 15° dipendente computabile e non più dal 16° come in precedenza .
Pertanto, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le aziende che rispondono a tale requisito dimensionale avranno sessanta giorni di tempo per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Si ricorda che, con il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, sono state inasprite le sanzioni per la mancata assunzione dei lavoratori disabili, passando da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’adempimento.
Infine, si evidenzia che la violazione è soggetta alla procedura di diffida (articolo 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il soggetto disabile.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è a disposizione l’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).
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