Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “non appare possibile estendere la nozione di esercizi pubblici in genere, anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi”. Pertanto quest’ ultime possono stipulare contratti di lavoro intermittente solo se operano nel settore dei pubblici esercizi.
Tale chiarimento è stato espresso in risposta ad un interpello presentato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e la valutazione del Ministero si è incentrata in particolare sulle prestazioni svolte da camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere ecc. (condizione di tipo soggettivo) e sull’attività svolta, ovvero che sia resa nelle strutture espressamente richiamate (condizione di tipo oggettivo).
Nessuna deroga quindi per le imprese artigiane del settore alimentare che intendono stipulare contratti di lavoro a chiamata, che possono essere effettuati solo nei pubblici esercizi.
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