DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE
Si riassumono di seguito gli interventi di welfare/lavoro di interesse per le aziende associate, inserite nel DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9 (che si riporta integralmente nel link a fondo pagina). - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.
Articolo 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
Articolo 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza della procedura di consultazione sindacale e dai termini di presentazione della domanda (articoli 14, 15, comma 2, e 30, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148).
Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni facenti parte della “zona rossa”, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Articolo 15 – Cassa integrazione in deroga (per aziende fino a 5 dipendenti)
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive site nei comuni facenti parte della “zona rossa”, nonche’ i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Articolo 16 – Indennità lavoratori autonomi
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche’ alla gestione separata e che svolgono la loro attivita’ lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e’ riconosciuta, un’indennita’ mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
L’indennita’ non concorre alla formazione del reddito.
Articolo 17 – Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita’ produttive ivi situate, nonche’ ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita’ produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 40 milioni di euro per la regione Veneto.
Per i lavoratori e’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento di cui al presente articolo e’ riconosciuto nel limite massimo di un mese.
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