Novità per le procedure che le aziende devono mettere in atto al fine di prevenire il contagio da Covid-19. Lo scorso 6 aprile 2021, infatti, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, in particolare quelli sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 (il documento è scaricabile a fondo pagina).
L’obiettivo dell’aggiornamento è quello fornire indicazioni operative aggiornate specifiche per gli ambienti di lavoro non sanitari. Vediamo da vicino e in sintesi alcuni degli aspetti trattati dal nuovo Protocollo. Per maggiori informazioni l’invito è di contattare l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).
Informazione: si conferma quanto già previsto relativamente all’obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali dell’azienda, sulle disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali stessi, appositi dépliant informativi.
Riammissione al lavoro: vengono aggiornate le modalità e le condizioni di riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 (questa la dicitura corretta). Il riferimento, in questo caso, è alla circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 (ed eventuali istruzioni successive). In sostanza si stabilisce che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Modalità di accesso dei fornitori esterni: il Protocollo integra le previsioni in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo e che risultassero positivi al tampone COVID-19. In tal caso l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Pulizia e sanificazione in azienda: viene precisato che l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Inoltre, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla loro pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.
Dispositivi di Protezione Individuale: è previsto che siano considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le “mascherine chirurgiche”. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione: è consentita in presenza la formazione in azienda, esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, i corsi di formazione che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa, in presenza ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS: la sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché permette di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Come si diceva, per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento rimane a disposizione, presso Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Vicenza, l’Ufficio Sicurezza e Ambiente (tel. 0444 964300).
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