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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: LE NOVITÀ DEL 2023

Una recente circolare dell’Inps spiega cosa cambia per quanto riguarda importi, presentazione dell’Isee e pagamento della prestazione

mercoledì 19 aprile 2023
ASSEGNO UNICO UNIVERALE: LE NOVITÀ DEL 2023 ASSEGNO UNICO UNIVERALE: LE NOVITÀ DEL 2023

In materia di assegno unico e universale la Legge di bilancio 2023 ha incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi spettanti ai figli minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi. La norma ha stabilizzato gli aumenti previsti nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni e ha confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili. Recentemente sul tema l’Inps ha emesso la Circolare n. 41 del 7 aprile 2023, nella quale si illustrano le novità apportate alla disciplina dell’assegno unico e universale sulla misura della prestazione e i suoi beneficiari, che vengono di seguito riepilogate. 

Nuclei con figli di età inferiore a un anno
Per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’Assegno Unico, calcolato sulla base del valore ISEE e adeguato annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, è incrementato del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino

Incrementi per nuclei familiari numerosi
L’incremento dell’importo del 50% è riconosciuto anche per i nuclei con 3 o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra 1 e 3 anni. In questo caso, l’aumento è riconosciuto, dal 1° gennaio 2023, solo per i livelli di ISEE fino a 43.240 euro.
In presenza di figli successivi al secondo, si applica anche una maggiorazione pari al massimo a 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro.
Nel caso di nuclei con almeno 4 figli la maggiorazione viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.
Riguardo ai nuclei numerosi, l’assegno unico e universale spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione. Ai fini della numerosità del nucleo si considerano tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE.

Nuclei con figli disabili
Inizialmente il D. Lgs. n. 230/2021 prevedeva, in favore dei nuclei con figli disabili, che l’assegno unico e universale venisse erogato in base all’età. La norma prevedeva per i disabili di età inferiore a 18 anni importi più elevati della misura con le relative maggiorazioni. 
Successivamente la Legge di bilancio 2023 ha reso strutturale l’assetto delineato da un precedente decreto legge in vigore nel 2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023

1) ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno Unico con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;

2) le maggiorazioni, in funzione del grado di disabilità per figli maggiorenni fino a 21 anni di età, sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni

Inoltre, l’incremento previsto in favore dei nuclei con almeno un figlio a carico disabile (art. 5, comma 9-bis, del d. lgs. n. 230/2021) è confermato per l’anno 2023 e 2024. Questo incremento si applica alla maggiorazione, che viene gradualmente ridotta. Era stata erogata per intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022; sarà erogata per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023, che scende a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

Presentazione dell’Isee
Dal 1° marzo 2023 coloro che hanno già trasmesso domanda di Assegno Unico all’INPS entro il 28 febbraio 2023 non devono ripresentarne una nuova per continuare a fruire della prestazione per tutto il 2023. Questa semplificazione non riguarda anche l’onere di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità è sempre annuale.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’Assegno per i mesi di gennaio e febbraio, è prevista una deroga alla disciplina generale in materia di ISEE. In particolare, la norma indica che per l’erogazione di queste rate di assegno si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente, benché tale ISEE sia scaduto. 
Per le rate dell’agevolazione che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.
Qualora al momento di elaborare la domanda di Assegno Unico l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge. Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.

Pagamento della prestazione
L’Istituto informa, infine, che la prestazione sarà pagata dal 10 al 20 di ogni mese, per gli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; dal 20 al 30 di ogni mese, per le nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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