Fino al 31 marzo 2022 è operativo il congedo parentale in favore dei genitori per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS COV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Ma come funziona questa agevolazione? vediamolo da vicino.
DESTINATARI
La prestazione può essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti, autonomi iscritti all’INPS o iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, anche collocatari o affidatari.
Il congedo può essere fruito, in forma giornaliera o oraria, da uno solo dei due genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni.
REQUISITI
Il congedo viene erogato se sussistono i seguenti requisiti:
FRUIZIONE DEL CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ’ GRAVE
Per i figli con disabilità grave iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la prestazione può essere fruita indipendentemente dalla convivenza e senza limiti di età. Oltre ai casi illustrati, ottenuto il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il genitore può fruire del congedo parentale SARS COV-2 anche qualora sia chiuso il centro diurno assistenziale, con provvedimento contenente la durata della sospensione.
FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA 14 E 16 ANNI
L’art. 9, comma 4 del d.l. n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, l’INPS non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
DURATA E INDENNIZZO DEL CONGEDO
L'indennizzo può essere richiesto per il periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni necessarie per fruire della prestazione. Qualora le certificazioni proroghino il periodo individuato o in caso di attestazioni emesse per lo stesso o per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi disposti.
Per i periodi di astensione fruiti viene riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. In particolare, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito per gli iscritti alla Gestione Separata e al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per i lavoratori autonomi, a seconda della tipologia di attività svolta. Per i lavoratori dipendenti l’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto (in questo caso costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali) o a conguaglio delle indennità di maternità. Il periodo di fruizione della prestazione è coperto da contribuzione figurativa.
Il genitore viene indennizzato su base giornaliera, anche se fruisce del congedo in modalità oraria.
Qualora i certificati attestino eventi tutelati parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
Per maggiori informazioni sull'agevolazione è disponibile il Patronato 50&Più provinciale che opera nella sede di via Faccio a Vicenza e in tutte le sedi mandamentali di Confcommercio (tel. 0444 964300).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.