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COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE COVID

Spetta a lavoratori dipendenti e autonomi fino al 31 marzo 2022 e si riferisce a figli conviventi minori di 14 anni affetti da Sars Cov-2

martedì 18 gennaio 2022
COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE COVID COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE COVID

Fino al 31 marzo 2022 è operativo il congedo parentale in favore dei genitori per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS COV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Ma come funziona questa agevolazione? vediamolo da vicino.

DESTINATARI
La prestazione può essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti, autonomi iscritti all’INPS o iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, anche collocatari o affidatari.
Il congedo può essere fruito, in forma giornaliera o oraria, da uno solo dei due genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni.

REQUISITI
Il congedo viene erogato se sussistono i seguenti requisiti:

  • il genitore svolge attività di lavoro. Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione Separata dimostrano la sussistenza di attività lavorativa in corso mediante l’iscrizione esclusiva alla Gestione; i lavoratori autonomi mediante l’iscrizione alla Gestione previdenziale INPS di appartenenza. Conseguentemente, se l’attività lavorativa cessa o si sospende durante la fruizione del congedo viene meno il diritto alla prestazione e le giornate successive alla cessazione/sospensione non vengono indennizzate. In questo caso, il genitore deve informare tempestivamente l’INPS dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni. Al compimento del 14° anno di età il genitore non potrà più fruire del congedo;
  • il genitore e il figlio devono essere conviventi durante il periodo di fruizione della prestazione. A tal fine è necessario che il figlio sia residente nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento/collocamento del minore la convivenza si desume dal provvedimento di affidamento/collocamento;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: infezione da SARS COV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base/pediatra di libera scelta o da provvedimento/comunicazione dell’ASL territorialmente competente; quarantena da contatto disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;sospensione dell’attività didattica/educativa in presenza, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale/locale/scolastico contenente la durata della sospensione.

FRUIZIONE DEL CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ’ GRAVE
Per i figli con disabilità grave iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la prestazione può essere fruita indipendentemente dalla convivenza e senza limiti di età. Oltre ai casi illustrati, ottenuto il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, il genitore può fruire del congedo parentale SARS COV-2 anche qualora sia chiuso il centro diurno assistenziale, con provvedimento contenente la durata della sospensione.

FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA 14 E 16 ANNI
L’art. 9, comma 4 del d.l. n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, l’INPS non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

DURATA E INDENNIZZO DEL CONGEDO
L'indennizzo può essere richiesto per il periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni necessarie per fruire della prestazione. Qualora le certificazioni proroghino il periodo individuato o in caso di attestazioni emesse per lo stesso o per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi disposti.
Per i periodi di astensione fruiti viene riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. In particolare, l’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito per gli iscritti alla Gestione Separata e al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per i lavoratori autonomi, a seconda della tipologia di attività svolta. Per i lavoratori dipendenti l’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto (in questo caso costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali) o a conguaglio delle indennità di maternità. Il periodo di fruizione della prestazione è coperto da contribuzione figurativa.
Il genitore viene indennizzato su base giornaliera, anche se fruisce del congedo in modalità oraria.
Qualora i certificati attestino eventi tutelati parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.

Per maggiori informazioni sull'agevolazione è disponibile il Patronato 50&Più  provinciale che opera nella sede di via Faccio a Vicenza e in tutte le sedi mandamentali di Confcommercio (tel. 0444 964300).

 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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